Art. 15 
 
                       Sanzioni amministrative 
 
  1. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020,  n.
6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Salva  l'applicazione
delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato,  la  violazione
degli obblighi imposti dalle misure di cui al comma 1  a  carico  dei
gestori di pubblici esercizi o di attivita' commerciali e' sanzionata
altresi' con la chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da  5  a  30
giorni. La violazione e' accertata ai sensi della legge  24  novembre
1981, n. 689, e la sanzione e' irrogata dal Prefetto».