Art. 17 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Per l'attuazione degli articoli 1, commi 1, lettera a) e  6,  2,
5, e 8 e' autorizzata la spesa complessiva di 660 milioni di euro per
l'anno 2020 al cui onere  si  provvede  a  valere  sul  finanziamento
sanitario corrente  stabilito  per  il  medesimo  anno.  Al  relativo
finanziamento accedono tutte le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, in  deroga  alle  disposizioni  legislative  che
stabiliscono per  le  autonomie  speciali  il  concorso  regionale  e
provinciale al finanziamento sanitario  corrente,  sulla  base  delle
quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente  rilevate
per l'anno 2019. Con decreto direttoriale del ministero dell'economia
e delle finanze sono assegnate le risorse di cui al presente comma.