Art. 17
Disposizioni finanziarie
1. Per l'attuazione degli articoli 1, commi 1, lettera a) e 6, 2,
5, e 8 e' autorizzata la spesa complessiva di 660 milioni di euro per
l'anno 2020 al cui onere si provvede a valere sul finanziamento
sanitario corrente stabilito per il medesimo anno. Al relativo
finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che
stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e
provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle
quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate
per l'anno 2019. Con decreto direttoriale del ministero dell'economia
e delle finanze sono assegnate le risorse di cui al presente comma.