Art. 15 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto ai capi I  e  II  del
presente decreto,  sono  fatte  salve  le  competenze  delle  Regioni
Lombardia, Veneto e Piemonte. Le Province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano provvedono alle finalita'  del  presente  decreto,  anche  in
merito a quanto previsto dagli articoli 1, 2  e  3,  ai  sensi  dello
Statuto e delle relative norme di attuazione. 
  2. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto ai capi I  e  II  del
presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero  il
Ministro delegato in  materia  di  sport  possono  dettare  ulteriori
disposizioni attuative, ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400. 
  3. Dall'attuazione di quanto previsto  al  capo  III  non  derivano
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.