Art. 54 
 
(Attuazione del Fondo solidarieta' mutui  "prima  casa",  cd.  "Fondo
                            Gasparrini") 
 
  1. Per un periodo di 9 mesi dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo  di  cui
all'articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 244/2007: 
    a. l'ammissione ai benefici del Fondo  e'  esteso  ai  lavoratori
autonomi e ai liberi professionisti  che  autocertifichino  ai  sensi
degli articoli 46 e  47  DPR  445/2000  di  aver  registrato,  in  un
trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel  minor  lasso  di
tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data,  un
calo  del  proprio  fatturato,  superiore  al   33%   del   fatturato
dell'ultimo trimestre 2019 in  conseguenza  della  chiusura  o  della
restrizione della  propria  attivita'  operata  in  attuazione  delle
disposizioni  adottate  dall'autorita'  competente  per   l'emergenza
coronavirus; 
    b. Per l'accesso al  Fondo  non  e'  richiesta  la  presentazione
dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). 
  2. Il comma  478,  dell'articolo  2  della  legge  n.  244/2007  e'
sostituito dal seguente: 
  "478.  Nel  caso  di  mutui  concessi  da  intermediari  bancari  o
finanziari, il Fondo  istituito  dal  comma  475,  su  richiesta  del
mutuatario che intende avvalersi della facolta'  prevista  dal  comma
476, presentata per il tramite dell'intermediario medesimo, provvede,
al pagamento degli interessi compensativi nella misura  pari  al  50%
degli interessi maturati sul debito residuo  durante  il  periodo  di
sospensione.". 
  3.  con  decreto  di  natura   non   regolamentare   del   Ministro
dell'economia e delle finanze possono essere adottate  le  necessarie
disposizioni di attuazione del presente articolo, nonche' del comma 1
e dell'art. 26 del decreto legge n. 9/2020. 
  4. Per le finalita' di cui sopra al Fondo di  cui  all'articolo  2,
comma 475 della legge n. 244/2007 sono assegnati 400 milioni di  euro
per il 2020, da riversare sul conto di tesoreria di  cui  all'art.  8
del regolamento di cui al DM 132/2010. 
  5. Alla copertura degli oneri previsti  dal  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 126.