Art. 56 
 
(Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e  medie  imprese
                 colpite dall'epidemia di COVID-19) 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  articolo  l'epidemia  da  COVID-19  e'
formalmente  riconosciuta  come  evento  eccezionale   e   di   grave
turbamento dell'economia, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione Europea. 
  2. Al fine di sostenere le  attivita'  imprenditoriali  danneggiate
dall'epidemia di COVID-19 le  Imprese,  come  definite  al  comma  5,
possono  avvalersi  dietro  comunicazione   -   in   relazione   alle
esposizioni  debitorie  nei  confronti  di  banche,  di  intermediari
finanziari previsti dall'art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1°  settembre
1993 (Testo unico bancario) e degli  altri  soggetti  abilitati  alla
concessione di credito in Italia - delle seguenti misure di  sostegno
finanziario: 
    a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati
a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del  29  febbraio
2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto,
gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non
ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto  o  in  parte
fino al 30 settembre 2020; 
    b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del
30  settembre  2020  i  contratti  sono  prorogati,   unitamente   ai
rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalita', fino  al  30
settembre 2020 alle medesime condizioni; 
    c) per i mutui e gli  altri  finanziamenti  a  rimborso  rateale,
anche perfezionati  tramite  il  rilascio  di  cambiali  agrarie,  il
pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30
settembre 2020 e' sospeso sino al 30 settembre 2020  e  il  piano  di
rimborso  delle  rate  o  dei  canoni  oggetto  di   sospensione   e'
dilazionato,  unitamente  agli  elementi  accessori  e  senza  alcuna
formalita', secondo modalita' che assicurino  l'assenza  di  nuovi  o
maggiori oneri per entrambe  le  parti;  e'  facolta'  delle  imprese
richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale. 
  3.  La  comunicazione  prevista  al  comma  2  e'  corredata  della
dichiarazione con la quale l'Impresa autocertifica ai sensi dell'art.
47  DPR  445/2000  di  aver  subito  in  via  temporanea  carenze  di
liquidita' quale conseguenza diretta della  diffusione  dell'epidemia
da COVID-19. 
  4. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 le Imprese le
cui esposizioni debitorie non siano, alla data di  pubblicazione  del
presente   decreto,   classificate   come   esposizioni    creditizie
deteriorate ai sensi della disciplina applicabile  agli  intermediari
creditizi. 
  5. Ai fini del presente  articolo,  si  intendono  per  Imprese  le
microimprese e  le  piccole  e  medie  imprese  come  definite  dalla
Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio
2003, aventi sede in Italia. 
  6.  Su  richiesta  telematica   del   soggetto   finanziatore   con
indicazione dell'importo massimo  garantito,  le  operazioni  oggetto
delle misure di sostegno di  cui  al  comma  2  sono  ammesse,  senza
valutazione, alla garanzia di un'apposita sezione speciale del  Fondo
di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662. La sezione speciale, con una dotazione  di  1730  milioni  di
euro, garantisce: 
  a) per un importo pari al 33 per cento i  maggiori  utilizzi,  alla
data del 30 settembre 2020, rispetto all'importo utilizzato alla data
di pubblicazione del presente decreto dei prestiti di cui al comma 2,
lettera a); 
  b) per un importo pari al 33 per  cento  i  prestiti  e  gli  altri
finanziamenti la cui scadenza e' prorogata  ai  sensi  del  comma  2,
lettera b); 
  c) per un importo pari al 33 per cento le singole rate dei mutui  e
degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di  leasing
che siano in scadenza entro il 30 settembre 2020 e  che  siano  state
sospese ai sensi del comma 2, lettera c). 
  Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi, in  tutto  o  in
parte, di soggetti terzi, le operazioni di cui al  comma  2,  lettera
a), b) e c) sono realizzate senza preventiva autorizzazione da  parte
dei suddetti soggetti e con automatico allungamento del contratto  di
provvista  in   relazione   al   prolungamento   dell'operazione   di
finanziamento,  alle  stesse  condizioni  del  contratto   originario
nonche'   con   riferimento   a   finanziamenti   agevolati    previa
comunicazione  all'ente  incentivante  che  entro  15   giorni   puo'
provvedere  a  fornire  le  eventuali  integrazioni  alle   modalita'
operative. 
  7. La garanzia della sezione speciale Fondo di cui al  comma  6  ha
natura sussidiaria ed e' concessa  a  titolo  gratuito.  La  garanzia
copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e  capitale
dei maggiori utilizzi delle linee di credito e  dei  prestiti,  delle
rate o dei canoni di leasing  sospesi  e  degli  altri  finanziamenti
prorogati di cui al comma 6. Per  ciascuna  operazione  ammessa  alla
garanzia viene accantonato, a copertura del rischio, un  importo  non
inferiore al 6 % dell'importo  garantito  a  valere  sulla  dotazione
della sezione speciale. 
  8.  L'escussione  della  garanzia  puo'  essere   richiesta   dagli
intermediari a se siano state avviate, nei diciotto  mesi  successivi
al termine delle misure di sostegno di cui al comma 2,  le  procedure
esecutive in relazione a: (i) l'inadempimento totale o parziale delle
esposizioni di cui al comma 2, lettera a); (ii) il mancato pagamento,
anche parziale, delle somme dovute per capitale e interessi  relative
ai prestiti prorogati  ai  sensi  del  comma  2,  lettera  b);  (iii)
l'inadempimento di una o piu' rate di prestiti o  canoni  di  leasing
sospesi  ai  sensi  del  comma  2,  lettera  c).  In  tal  caso,  gli
intermediari possono inviare al Fondo  di  garanzia  per  le  PMI  la
richiesta di escussione della garanzia riferita ai  prestiti  e  agli
altri finanziamenti di cui al comma 2, lettere a), b) e c)  corredata
da una stima  della  perdita  finale  a  carico  del  Fondo.  Per  la
fattispecie di cui al comma 2, lettera c), la garanzia e' attivabile,
con i medesimi presupposti di  cui  sopra,  nei  limiti  dell'importo
delle rate o dei canoni di  leasing  sospesi  sino  al  30  settembre
.2020.  Il  Fondo  di  garanzia,  verificata  la  legittimita'  della
richiesta, provvede ad aggiornare i relativi accantonamenti. 
  9.  Il  Fondo  di  garanzia,  verificata  la   legittimita'   della
richiesta, provvede a liquidare  in  favore  della  banca,  entro  90
giorni, un anticipo pari al  50%  del  minor  importo  tra  la  quota
massima garantita dalla Sezione speciale prevista dal comma 6 e il 33
per cento della perdita finale stimata a carico del Fondo di  cui  al
comma 8. 
  10.  Il  soggetto  creditore  beneficiario  della   garanzia   puo'
richiedere,  entro  180  giorni  dall'esaurimento   delle   procedure
esecutive, la liquidazione del residuo importo  dovuto  a  titolo  di
escussione della garanzia del Fondo. Entro trenta giorni  dalla  data
di ricevimento della documentata richiesta di escussione il Fondo  di
garanzia  provvede  alla  corresponsione  dell'importo  spettante  ai
soggetti beneficiari della garanzia. 
  11. La garanzia prevista del presente articolo opera in conformita'
all'autorizzazione  della  Commissione  europea  prevista  ai   sensi
all'articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione  Europea.
Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto  -  legge
possono essere integrate le disposizioni operative del Fondo  di  cui
all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge  23  dicembre  1996,  n.
662. 
  12. Alla copertura degli oneri previsti dal  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 126.