Art. 58 
 
      (Sospensione dei termini di rimborso per il fondo 394/81) 
 
  1. Fino al 31 dicembre 2020, per i finanziamenti agevolati concessi
ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio  1981,  n.  251,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  1981,  n.  394,
puo' essere disposta una sospensione fino a dodici mesi del pagamento
della quota capitale e degli interessi delle  rate  in  scadenza  nel
corso dell'anno  2020,  con  conseguente  traslazione  del  piano  di
ammortamento per un periodo corrispondente.