Art. 10 
 
        Disposizioni transitorie, abrogazioni e norme finali 
 
  1. Le forme associate di gestione di cui all'articolo 4 esistenti e
operanti alla data  dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
continuano a operare e presentano, entro 6 mesi dalla medesima  data,
la comunicazione di cui all'articolo 4, comma 4, e il progetto di cui
all'articolo 4, comma  6,  comprovanti  l'avvenuto  adeguamento  alle
disposizioni del presente decreto, ai fini dell'approvazione  di  cui
all'articolo  4,  comma  7.  In  caso  di  mancata  approvazione,  si
applicano le disposizioni di cui all'ultimo periodo dell'articolo  4,
comma 9. 
  2. I sistemi individuali di gestione esistenti e operanti alla data
dall'entrata in vigore del presente decreto presentano, entro 6  mesi
dalla medesima data, la comunicazione di cui all'articolo 5, comma  1
e, nel caso di produttori e importatori di cui all'articolo 5,  comma
2, anche il progetto descrittivo di  cui  all'articolo  5,  comma  4,
comprovanti l'avvenuto adeguamento  alle  disposizioni  del  presente
decreto. 
  3. Nelle more dell'istituzione del registro di cui all'articolo  7,
i produttori, gli  importatori  e  le  relative  forme  associate  di
gestione inviano  al  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare le comunicazioni e le dichiarazioni di  cui  al
presente decreto a mezzo di posta elettronica certificata  o  lettera
raccomandata con avviso di ricevimento. 
  4. Sono abrogati i  decreti  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare 11 aprile 2011, n. 82 e  20  gennaio
2012. 
  5. Dall'attuazione del presente regolamento non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  6.  Gli  Allegati  costituiscono  parte  integrante  del   presente
decreto. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 19 novembre 2019 
 
                                                   Il Ministro: Costa 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2020 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della  tutela  del  territorio  e  del
mare, reg. n. 1299 
 
          Note all'art. 10: 
              -  Per  i   riferimenti   al   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  11
          aprile 2011, n. 82, si veda nelle note all'art. 9. 
              - Il decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela
          del territorio  e  del  mare  20  gennaio  2012  (Parametri
          tecnici relativi alla gestione degli pneumatici fuori uso),
          e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  del  1°  febbraio
          2012, n. 26.