ART. 18. 
 
        (Sospensione di versamenti tributari e contributivi) 
 
  1.  Per  i  soggetti  esercenti   attivita'   d'impresa,   arte   o
professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede
operativa nel territorio  dello  Stato  con  ricavi  o  compensi  non
superiori a 50 milioni di euro nel periodo di  imposta  precedente  a
quello in corso alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di
almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020  rispetto  allo  stesso
mese del precedente periodo d'imposta  e  nel  mese  di  aprile  2020
rispetto allo stesso mese  del  precedente  periodo  d'imposta,  sono
sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di  maggio  2020,  i
termini dei versamenti in autoliquidazione relativi: 
    a) alle ritenute alla fonte di cui agli  articoli  23  e  24  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e
alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che  i
predetti soggetti operano in qualita' di sostituti d'imposta; 
    b) all'imposta sul valore aggiunto. 
  2. Per i soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, altresi',  per  i
mesi di aprile e  di  maggio  2020,  i  termini  dei  versamenti  dei
contributi  previdenziali   e   assistenziali   e   dei   premi   per
l'assicurazione obbligatoria. 
  3.  Per  i  soggetti  esercenti   attivita'   d'impresa,   arte   o
professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede
operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi  superiori
a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente  a  quello  in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che  hanno
subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il
50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto  allo  stesso  mese  del
precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto  allo
stesso  mese  del  precedente  periodo   d'imposta,   sono   sospesi,
rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei
versamenti in autoliquidazione relativi: 
    a) alle ritenute alla fonte di cui agli  articoli  23  e  24  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e
alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che  i
predetti soggetti operano in qualita' di sostituti d'imposta; 
    b) all'imposta sul valore aggiunto. 
  4. Per i soggetti di cui al comma 3 sono sospesi, altresi',  per  i
mesi di aprile e  di  maggio  2020,  i  termini  dei  versamenti  dei
contributi  previdenziali   e   assistenziali   e   dei   premi   per
l'assicurazione obbligatoria. 
  5. I versamenti di cui ai commi da 1 a 4 sono sospesi anche  per  i
soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione, che hanno
il domicilio  fiscale,  la  sede  legale  o  la  sede  operativa  nel
territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attivita' di impresa,
di arte o  professione,  in  data  successiva  al  31  marzo  2019. I
versamenti di cui alle lettere a) dei predetti commi 1  e  3  nonche'
quelli di cui ai commi 2 e 4 sono altresi' sospesi per gli  enti  non
commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi
civilmente riconosciuti,  che  svolgono  attivita'  istituzionale  di
interesse generale non in regime d'impresa. 
  6. La sospensione dei versamenti dell'imposta sul  valore  aggiunto
si applica per i mesi di aprile e  maggio  2020,  a  prescindere  dal
volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente, ai
soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione, che hanno
il domicilio fiscale, la  sede  legale  o  la  sede  operativa  nelle
province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi  e  Piacenza,  che  hanno
subito  rispettivamente  una  diminuzione   del   fatturato   o   dei
corrispettivi di almeno il 33  per  cento  nel  mese  di  marzo  2020
rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese
di aprile 2020 rispetto  allo  stesso  mese  del  precedente  periodo
d'imposta. 
  7. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e  6  sono
effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in  un'unica
soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a  un
massimo di 5 rate mensili di pari importo a  decorrere  dal  medesimo
mese di giugno 2020. Non si fa  luogo  al  rimborso  di  quanto  gia'
versato. 
  8. Per i soggetti aventi diritto restano  ferme,  per  il  mese  di
aprile  2020,  le  disposizioni  dell'articolo  8,   comma   1,   del
decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, e dell'articolo 61, commi  1  e  2,
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i mesi di aprile  2020  e
maggio  2020,  le  disposizioni  dell'articolo  61,  comma   5,   del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. La ripresa della riscossione  dei
versamenti sospesi resta disciplinata dall'articolo 61, commi 4 e  5,
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. 
  9. L'INPS, l'INAIL e gli enti  gestori  di  forme  obbligatorie  di
previdenza e assistenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994,
n. 509 e 10 febbraio  1996,  n.  103,  comunicano  all'Agenzia  delle
entrate i dati identificativi dei soggetti che  hanno  effettuato  la
sospensione   del   versamento   dei   contributi   previdenziali   e
assistenziali e dei premi di assicurazione  obbligatoria  di  cui  ai
commi precedenti. L'Agenzia delle entrate, nei tempi consentiti dagli
adempimenti informativi fiscali  previsti  dalla  normativa  vigente,
comunica  ai  predetti  enti  previdenziali  l'esito  dei   riscontri
effettuati  sulla  verifica  dei  requisiti  sul  fatturato   e   sui
corrispettivi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 con modalita' e  termini
definiti con accordi di cooperazione tra le parti. Analoga  procedura
si applica con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 62,  comma
2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.