Art. 19. 
 
(Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e  sulle
provvigioni  inerenti  rapporti  di  commissione,  di   agenzia,   di
mediazione,  di  rappresentanza  di  commercio  e  di  procacciamento
                              d'affari) 
 
  1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale  o
la sede operativa nel territorio dello Stato con  ricavi  o  compensi
non superiori a euro 400.000 nel  periodo  di  imposta  precedente  a
quello in corso alla data del 17 marzo 2020, i ricavi  e  i  compensi
percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e  il  31  maggio
2020 non sono  assoggettati  alle  ritenute  d'acconto  di  cui  agli
articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre  1973,  n.  600,  da  parte  del  sostituto  d'imposta,   a
condizione che nel mese precedente non abbiano  sostenuto  spese  per
prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si
avvalgono   della   presente    opzione,    rilasciano    un'apposita
dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e  compensi  non  sono
soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono
a versare  l'ammontare  delle  ritenute  d'acconto  non  operate  dal
sostituto in un'unica soluzione entro il 31 luglio  2020  o  mediante
rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari  importo  a
decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di  sanzioni  e
interessi. 
  2. Il comma 7, dell'articolo 62, del decreto-legge 17  marzo  2020,
n. 18 e' abrogato.