Art. 21. 
 
              (Rimessione in termini per i versamenti) 
 
  1. I versamenti nei confronti delle pubbliche  amministrazioni,  di
cui all'articolo 60 del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,  sono
considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020.