Art. 23. 
 
(Proroga dei certificati di cui all'articolo  17-bis,  comma  5,  del
decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  emessi  nel  mese  di
                           febbraio 2020) 
 
  1. I  certificati  previsti  dall'articolo  17-bis,  comma  5,  del
decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  emessi  entro  il  29
febbraio 2020, conservano la loro validita' fino al 30 giugno 2020.