Art. 26. 
 
(Semplificazioni  per  il  versamento  dell'imposta  di  bollo  sulle
                        fatture elettroniche) 
 
  1. All'articolo 17 del  decreto-legge  26  ottobre  2019,  n.  124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.  157,
il comma 1-bis  e'  sostituito  dal  seguente:  "1-bis.  Al  fine  di
semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il pagamento
dell'imposta di bollo puo' essere effettuato, senza  applicazione  di
interessi e sanzioni: 
    a) per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento
dell'imposta  relativa  al  secondo  trimestre  solare  dell'anno  di
riferimento, qualora  l'ammontare  dell'imposta  da  versare  per  le
fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno  sia
inferiore a 250 euro; 
    b) per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per  il
versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare  dell'anno
di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da  versare  per  le
fatture elettroniche emesse nel  primo  e  secondo  trimestre  solare
dell'anno sia inferiore complessivamente a 250 euro.".