Art. 29. (Disposizioni in materia di processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato e attivita' del contenzioso degli enti impositori) 1. Gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e le parti assistite da un difensore abilitato che si sono costituite in giudizio con modalita' analogiche, sono tenute a notificare e depositare gli atti successivi, nonche' i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con le modalita' telematiche stabilite dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai successivi decreti attuativi. 2. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente: "1-ter. La sanzione irrogata, anche attraverso la comunicazione contenuta nell'invito al pagamento di cui all'articolo 248, e' notificata a cura dell'ufficio e anche tramite posta elettronica certificata, nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione del domicilio, e' depositata presso l'ufficio.". 3. In deroga al termine fissato dall'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la proroga del termine di cui all'articolo 73, comma 1, si applica anche alle attivita' del contenzioso degli enti impositori.