Art. 29. 
 
(Disposizioni in materia di processo tributario e notifica degli atti
sanzionatori  relativi  al  contributo  unificato  e  attivita'   del
                 contenzioso degli enti impositori) 
 
  1. Gli enti impositori, gli agenti della riscossione e  i  soggetti
iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo  15
dicembre 1997, n. 446, e le parti assistite da un difensore abilitato
che si sono costituite in giudizio  con  modalita'  analogiche,  sono
tenute a notificare e  depositare  gli  atti  successivi,  nonche'  i
provvedimenti  giurisdizionali,  esclusivamente  con   le   modalita'
telematiche stabilite dal decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai successivi decreti attuativi. 
  2. All'articolo 16 del decreto del Presidente della  Repubblica  30
maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1-bis  e'  aggiunto  il  seguente:
"1-ter. La  sanzione  irrogata,  anche  attraverso  la  comunicazione
contenuta nell'invito  al  pagamento  di  cui  all'articolo  248,  e'
notificata a cura dell'ufficio  e  anche  tramite  posta  elettronica
certificata, nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione del
domicilio, e' depositata presso l'ufficio.". 
  3. In deroga al termine fissato  dall'articolo  67,  comma  1,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la proroga  del  termine  di  cui
all'articolo 73,  comma  1,  si  applica  anche  alle  attivita'  del
contenzioso degli enti impositori.