Art. 30. 
 
(Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi  di  protezione  nei
                          luoghi di lavoro) 
 
  1. Al fine  di  incentivare  l'acquisto  di  attrezzature  volte  a
evitare il contagio del virus  COVID-19  nei  luoghi  di  lavoro,  il
credito d'imposta di cui all'articolo 64 del decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, trova applicazione secondo le misure  e  nei  limiti  di
spesa  complessivi  ivi  previsti,  anche  per  le  spese   sostenute
nell'anno  2020  per  l'acquisto   di   dispositivi   di   protezione
individuale e altri dispositivi di  sicurezza  atti  a  proteggere  i
lavoratori dall'esposizione  accidentale  ad  agenti  biologici  e  a
garantire la distanza di sicurezza interpersonale. 
  2. Con  il  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto on il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai
sensi del comma 2 dell'articolo 64 del decreto-legge 17  marzo  2020,
n.  18,  sono  stabiliti  altresi'  i  criteri  e  le  modalita'   di
applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al  presente
articolo.