Art. 31. 
 
      (Potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli) 
 
  1. Per l'anno  2020,  al  fine  di  consentire  lo  svolgimento  di
maggiori  prestazioni  lavorative  articolate   su   turnazioni,   in
considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'incremento  delle
attivita' di controllo presso i porti,  gli  aeroporti  e  le  dogane
interne in relazione dall'emergenza  sanitaria  Covid19,  le  risorse
variabili del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia  delle  dogane  e
dei monopoli sono incrementate di otto milioni di euro, a valere  sui
finanziamenti dell'Agenzia stessa, in deroga all'articolo  23,  comma
2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75.  Alla  compensazione
degli effetti finanziari in termini  di  fabbisogno  e  indebitamento
netto, pari a 4,12 milioni di  euro  per  l'anno  2020,  si  provvede
mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al
comma 2. 
  2. L'articolo  70  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18  e'
abrogato. 
  3. A decorrere dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  i
dipendenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,  che  provengono
dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli  di  Stato  e  quelli  che
prestano servizio presso gli uffici dei Monopoli o  presso  qualsiasi
altro  ufficio  dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli,   sono
equiparati ai dipendenti provenienti dall'Agenzia delle  dogane,  nei
limiti del servizio prestato e delle attribuzioni ad  esso  connesse,
anche ai sensi di quanto  disposto  dagli  articoli  324  e  325  del
decreto del Presidente della  Repubblica  23  gennaio  1973,  n.  43,
dall'articolo  32  del  decreto-legge  30  agosto   1993,   n.   331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,  n.  427,
dall'articolo  57,  comma  3,  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, dagli articoli 30  e  31  della
legge 7 gennaio 1929, n. 4, dagli articoli 18, 19 e  58  del  decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Agli effetti di cui al  presente
comma si provvede nell'ambito del fondo delle risorse decentrate  nei
limiti degli  importi  complessivamente  disponibili  a  legislazione
vigente.