Art. 33. 
 
                    (Proroga organi e rendiconti) 
 
  1. In considerazione della situazione  straordinaria  di  emergenza
sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia COVID-19, per  gli
enti e organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge
31 dicembre 2009, n.  196,  con  esclusione  delle  Regioni  e  delle
Province autonome di Trento e di Bolzano, delle Citta' metropolitane,
delle Province, dei  Comuni,  delle  Comunita'  montane  e  dei  loro
consorzi e associazioni, ed altresi' con esclusione  delle  Societa',
che, nel periodo dello stato di emergenza dichiarato con delibera del
Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, sono  tenuti  al  rinnovo
degli organi ordinari e straordinari di amministrazione e  controllo,
i termini di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15  luglio
1994, n. 444, sono ulteriormente  prorogati  fino  al  termine  dello
stato di emergenza e, comunque, fino alla loro  ricomposizione.  Fino
al termine dello stato di emergenza, gli enti e organismi pubblici  a
base associativa che, in tale periodo, sono tenuti al  rinnovo  degli
organi di amministrazione e controllo possono sospendere le procedure
di rinnovo elettorali, anche in corso, con contestuale proroga  degli
organi. 
  2. Limitatamente all'anno 2020, i  rendiconti  suppletivi  previsti
dall'articolo 61  del  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.  2440,
relativi all'esercizio 2019, sono presentati entro il  termine  dello
stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri
del 31 gennaio 2020. 
  3. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n.  123,
comma  1,  dopo  la  lettera  c),  e'  inserita  la  lettera  "c-bis)
rendiconti di contabilita' speciale  concernenti  i  pagamenti  degli
interventi  europei  o  della  programmazione  complementare  di  cui
all'articolo 1, comma 671, della legge 23  dicembre  2014,  n.  190";
conseguentemente, all'articolo 12,  comma  1,  dello  stesso  decreto
legislativo n. 123 del 2011, le parole: "nonche' dei pagamenti di cui
alla lettera e-bis)", sono sostituite dalle  seguenti:  "nonche'  dei
pagamenti di cui alle lettere c-bis) ed e-bis)"."