Art. 34. 
 
               (Divieto di cumulo pensioni e redditi) 
 
  1. Ai fini del riconoscimento dell'indennita' di  cui  all'articolo
44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, i professionisti  iscritti
agli enti di diritto privato di previdenza  obbligatoria  di  cui  al
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo10
febbraio 1996, n. 103 devono intendersi non titolari  di  trattamento
pensionistico e iscritti in via esclusiva.