Art. 66 
 
Modifiche all'articolo 16 in materia  di  dispositivi  di  protezione
                             individuale 
 
  1. All'articolo  16,  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1 le parole "per i lavoratori"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e non"; 
  b) al  comma  1,  e'  aggiunto  infine  il  seguente  periodo:  "Le
previsioni di cui al presente comma si applicano anche ai  lavoratori
addetti ai servizi domestici e familiari.".