Art. 78 
 
Modifiche all'articolo  44  recante  istituzione  del  Fondo  per  il
reddito di ultima istanza a favore  dei  lavoratori  danneggiati  dal
                           virus COVID-19 
 
  1. Ai fini del riconoscimento anche per i mesi di aprile  e  maggio
2020 dell'indennita' per il sostegno del reddito  dei  professionisti
iscritti agli enti di diritto privato di previdenza  obbligatoria  di
cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996,
n. 103 all'articolo  44  del  decreto-legge  17  marzo  2020  n.  18,
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole  "300  milioni"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "1.150 milioni"; 
    b) al comma 2, la parola "trenta" e' sostituita  dalla  seguente:
"sessanta". 
  2. Ai  fini  del  riconoscimento  dell'indennita'  al  comma  1,  i
soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della
domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni: 
    a)  titolari  di  contratto  di  lavoro   subordinato   a   tempo
indeterminato; 
    b) titolari di pensione. 
  3. L'articolo  34  del  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23  e'
abrogato. 
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 650 milioni di
euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.