Art. 81 
 
Modifiche all'articolo 103 in materia di sospensione dei termini  nei
procedimenti amministrativi ed effetti degli atti  amministrativi  in
                              scadenza 
 
  1. All'articolo 103, comma 2, primo periodo, del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, sono aggiunte infine le seguenti  parole:  ",  ad
eccezione dei documenti unici di regolarita' contributiva in scadenza
tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validita'
sino al 15 giugno 2020.". 
  2. I termini di accertamento e di notifica delle  sanzioni  di  cui
agli articoli 7 e 11 del decreto legislativo  6  settembre  1989,  n.
322, sono sospesi fino al 31 luglio 2020.