Art. 14 Procedure per l'inclusione unilaterale di altre attivita' e gas 1. Il Comitato puo' applicare, su propria iniziativa o su richiesta di uno o piu' gestori, lo scambio di quote di emissioni ad attivita' ed a gas a effetto serra non elencati all'allegato I, tenuto conto dei criteri pertinenti, in particolare, delle ripercussioni sul mercato interno, della potenziale distorsione della concorrenza, dell'integrita' ambientale del sistema unionale e dell'affidabilita' del sistema di monitoraggio e di comunicazione previsto, purche' l'inclusione di tali attivita' e gas a effetto serra sia approvata dalla Commissione europea, in conformita' agli atti delegati che la Commissione stessa adotta. 2. Il Comitato puo' richiedere alla Commissione europea l'adozione di atti delegati relativi al monitoraggio ed alla comunicazione delle emissioni per le attivita', gli impianti e i gas a effetto serra che non sono elencati come combinazione all'allegato I, qualora il monitoraggio e la comunicazione possono essere realizzati con sufficiente accuratezza.