Art. 15 Autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra 1. Nessun impianto puo' esercitare le attivita' elencate nell'allegato I che comportino emissioni di gas ad effetto serra specificati nell'allegato II in relazione a tali attivita', a meno che il relativo gestore non sia munito dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, altresi', agli impianti inclusi ai sensi dell'articolo 14. 3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli impianti esclusi dal sistema, ai sensi degli articoli 31 e 32, ai quali si rilascia un'autorizzazione semplificata.