Art. 15 
 
                   Autorizzazione ad emettere gas 
                          ad effetto serra 
 
  1.  Nessun  impianto  puo'   esercitare   le   attivita'   elencate
nell'allegato I che comportino emissioni  di  gas  ad  effetto  serra
specificati nell'allegato II in relazione a tali  attivita',  a  meno
che  il  relativo  gestore  non  sia  munito  dell'autorizzazione  ad
emettere gas ad effetto serra. 
  2. La disposizione di cui al comma 1  si  applica,  altresi',  agli
impianti inclusi ai sensi dell'articolo 14. 
  3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica  agli  impianti
esclusi dal sistema, ai sensi degli articoli 31 e  32,  ai  quali  si
rilascia un'autorizzazione semplificata.