Art. 16 
 
                   Domanda di nuova autorizzazioni 
 
  1. I gestori degli impianti che esercitano  le  attivita'  elencate
nell'allegato I che comportano emissioni  di  gas  ad  effetto  serra
specificati  nell'allegato  II  hanno  l'obbligo  di  presentare   al
Comitato domanda di autorizzazione ad emettere  gas  serra  almeno 90
giorni  prima  della  data  dell'avvio  del   funzionamento   normale
dell'impianto. 
  2. Il gestore invia al Comitato la domanda di cui al  comma  1  che
dovra' contenere almeno: 
    a) i dati anagrafici del gestore e dell'impianto; 
    b) la descrizione dell'impianto e delle sue attivita' compresa la
tecnologia utilizzata; 
    c)  la  data  prevista  per  l'avvio  del  funzionamento  normale
dell'impianto; 
    d) le materie prime e secondarie il cui impiego  e'  suscettibile
di produrre emissioni elencate nell'allegato II; 
    e) le  fonti  di  emissioni  di  gas  elencati  nell'allegato  II
dell'impianto; 
    f) il piano di monitoraggio di cui all'articolo 20; 
    g) il piano della metodologia di monitoraggio di cui all'articolo
21; 
    h)   la   documentazione    attestante    l'avvenuto    pagamento
dell'apposita tariffa; 
    i) la geolocalizzazione dell'impianto; 
    l) una sintesi non tecnica dei dati  riportati  nelle  precedenti
lettere. 
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel  caso  in
cui il gestore degli impianti e'  gia'  in  possesso  di  una  valida
autorizzazione ad emettere gas ad  effetto  serra  per  le  attivita'
elencate all'allegato I, che comportano emissioni di gas  ad  effetto
serra specificati nell'allegato II.