Art. 16 Domanda di nuova autorizzazioni 1. I gestori degli impianti che esercitano le attivita' elencate nell'allegato I che comportano emissioni di gas ad effetto serra specificati nell'allegato II hanno l'obbligo di presentare al Comitato domanda di autorizzazione ad emettere gas serra almeno 90 giorni prima della data dell'avvio del funzionamento normale dell'impianto. 2. Il gestore invia al Comitato la domanda di cui al comma 1 che dovra' contenere almeno: a) i dati anagrafici del gestore e dell'impianto; b) la descrizione dell'impianto e delle sue attivita' compresa la tecnologia utilizzata; c) la data prevista per l'avvio del funzionamento normale dell'impianto; d) le materie prime e secondarie il cui impiego e' suscettibile di produrre emissioni elencate nell'allegato II; e) le fonti di emissioni di gas elencati nell'allegato II dell'impianto; f) il piano di monitoraggio di cui all'articolo 20; g) il piano della metodologia di monitoraggio di cui all'articolo 21; h) la documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'apposita tariffa; i) la geolocalizzazione dell'impianto; l) una sintesi non tecnica dei dati riportati nelle precedenti lettere. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso in cui il gestore degli impianti e' gia' in possesso di una valida autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra per le attivita' elencate all'allegato I, che comportano emissioni di gas ad effetto serra specificati nell'allegato II.