Art. 18 
 
Modalita' di rilascio e contenuto dell'autorizzazione ad emettere gas
                          ad effetto serra 
 
  1. Il Comitato rilascia l'autorizzazione ad  emettere  gas  effetto
serra ad un impianto qualora abbia accertato che  il  gestore  e'  in
grado di controllare e comunicare le emissioni  dell'impianto  a  cui
l'autorizzazione si  riferisce.  Tale  autorizzazione  e'  rilasciata
all'esito positivo dell'istruttoria tecnica della  documentazione  da
parte dello stesso Comitato. 
  2.  Il  rilascio  di  una  nuova  autorizzazione  o  del   relativo
aggiornamento e' effettuato entro 45  giorni  dal  ricevimento  della
istanza. Il suddetto termine e' sospeso  nel  caso  di  richiesta  da
parte del Comitato di ulteriori integrazioni e  fino  al  ricevimento
delle stesse, da presentarsi entro e  non  oltre  il  termine  di  30
giorni. 
  3. L'autorizzazione ad emettere gas ad  effetto  serra  di  cui  al
comma 1 contiene almeno i seguenti elementi: 
    a) nome e indirizzo del gestore; 
    b) descrizione delle attivita' e delle emissioni dell'impianto; 
    c) il piano di monitoraggio di cui all'articolo 20; 
    d) il piano della metodologia di monitoraggio di cui all'articolo
21; 
    e) dichiarazione dell'obbligo  di  restituzione  delle  quote  di
emissioni; 
    f) informazioni utili all'identificazione del soggetto  giuridico
o della persona fisica individuata come gestore.