Art. 18 Modalita' di rilascio e contenuto dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra 1. Il Comitato rilascia l'autorizzazione ad emettere gas effetto serra ad un impianto qualora abbia accertato che il gestore e' in grado di controllare e comunicare le emissioni dell'impianto a cui l'autorizzazione si riferisce. Tale autorizzazione e' rilasciata all'esito positivo dell'istruttoria tecnica della documentazione da parte dello stesso Comitato. 2. Il rilascio di una nuova autorizzazione o del relativo aggiornamento e' effettuato entro 45 giorni dal ricevimento della istanza. Il suddetto termine e' sospeso nel caso di richiesta da parte del Comitato di ulteriori integrazioni e fino al ricevimento delle stesse, da presentarsi entro e non oltre il termine di 30 giorni. 3. L'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra di cui al comma 1 contiene almeno i seguenti elementi: a) nome e indirizzo del gestore; b) descrizione delle attivita' e delle emissioni dell'impianto; c) il piano di monitoraggio di cui all'articolo 20; d) il piano della metodologia di monitoraggio di cui all'articolo 21; e) dichiarazione dell'obbligo di restituzione delle quote di emissioni; f) informazioni utili all'identificazione del soggetto giuridico o della persona fisica individuata come gestore.