Art. 19 Revoca dell'autorizzazione 1. L'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra e' revocata: a) nel caso in cui il gestore comunichi la cessazione delle attivita' ai sensi dell'articolo 26; b) nel caso di revoca dell'autorizzazione ambientale integrata, di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.