Art. 19 
 
                     Revoca dell'autorizzazione 
 
  1. L'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra e' revocata: 
    a) nel caso in cui  il  gestore  comunichi  la  cessazione  delle
attivita' ai sensi dell'articolo 26; 
    b) nel caso di revoca dell'autorizzazione  ambientale  integrata,
di cui alla Parte Seconda del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,
n.152.