Art. 20 
 
             Piano di monitoraggio e relative modifiche 
 
  1.  Il   gestore   effettua   il   monitoraggio   delle   emissioni
dell'impianto a cui  l'autorizzazione  si  riferisce  secondo  quanto
stabilito dalle disposizioni sul monitoraggio previste  dai  relativi
regolamenti unionali. 
  2. Il Piano di monitoraggio e'  inviato  dal  gestore  al  Comitato
contestualmente alla richiesta di  nuova  autorizzazione  ovvero  nel
caso di modifica della stessa. 
  3. Il gestore di un impianto notifica entro 60 giorni e,  comunque,
non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso, ogni modifica  al  Piano
di monitoraggio ritenuta significativa ai sensi delle relative  norme
unionali. 
  4. In caso di modifiche ritenute non significative, le stesse  sono
notificate entro il 31 dicembre dell'anno in corso e  non  comportano
la modifica dell'autorizzazione dell'impianto. 
  5. Il Comitato verifica e approva il Piano di  monitoraggio  ovvero
le sue modifiche entro 45  giorni  dalla  ricezione  dell'istanza  da
parte del gestore. Detto termine e' sospeso nel caso di richiesta  da
parte del Comitato di ulteriori integrazioni e  fino  al  ricevimento
delle stesse da presentarsi entro  e  non  oltre  il  termine  di  30
giorni.