Art. 20 Piano di monitoraggio e relative modifiche 1. Il gestore effettua il monitoraggio delle emissioni dell'impianto a cui l'autorizzazione si riferisce secondo quanto stabilito dalle disposizioni sul monitoraggio previste dai relativi regolamenti unionali. 2. Il Piano di monitoraggio e' inviato dal gestore al Comitato contestualmente alla richiesta di nuova autorizzazione ovvero nel caso di modifica della stessa. 3. Il gestore di un impianto notifica entro 60 giorni e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso, ogni modifica al Piano di monitoraggio ritenuta significativa ai sensi delle relative norme unionali. 4. In caso di modifiche ritenute non significative, le stesse sono notificate entro il 31 dicembre dell'anno in corso e non comportano la modifica dell'autorizzazione dell'impianto. 5. Il Comitato verifica e approva il Piano di monitoraggio ovvero le sue modifiche entro 45 giorni dalla ricezione dell'istanza da parte del gestore. Detto termine e' sospeso nel caso di richiesta da parte del Comitato di ulteriori integrazioni e fino al ricevimento delle stesse da presentarsi entro e non oltre il termine di 30 giorni.