Art. 21 Piano della metodologia di monitoraggio e relative modifiche 1. Il gestore effettua il monitoraggio dei dati inerenti l'assegnazione di quote a titolo gratuito dell'impianto a cui l'autorizzazione si riferisce secondo quanto stabilito dalle disposizioni previste dai relativi regolamenti unionali. 2. Il Piano della metodologia di monitoraggio e' inviato dal gestore contestualmente alla richiesta di nuova autorizzazione, nel caso di domanda di assegnazione gratuita, ovvero nel caso di modifica della stessa. 3. Il gestore di un impianto notifica entro 60 giorni e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso ogni modifica al Piano della metodologia di monitoraggio ritenuta significativa ai sensi delle relative norme unionali. 4. In caso di modifiche ritenute non significative, le suddette modifiche dovranno essere notificate entro il 31 dicembre dell'anno in corso e non comportano la modifica dell'autorizzazione dell'impianto. 5. Il Comitato verifica e approva il Piano della metodologia di monitoraggio ovvero le sue modifiche entro 45 giorni dalla ricezione dell'istanza da parte del gestore. Detto termine e' sospeso nel caso di richiesta da parte del Comitato di ulteriori integrazioni e fino al ricevimento delle stesse, da presentarsi entro e non oltre il termine di 30 giorni.