Art. 21 
 
               Piano della metodologia di monitoraggio 
                        e relative modifiche 
 
  1.  Il  gestore  effettua  il  monitoraggio   dei   dati   inerenti
l'assegnazione  di  quote  a  titolo  gratuito  dell'impianto  a  cui
l'autorizzazione  si  riferisce  secondo   quanto   stabilito   dalle
disposizioni previste dai relativi regolamenti unionali. 
  2. Il Piano  della  metodologia  di  monitoraggio  e'  inviato  dal
gestore contestualmente alla richiesta di nuova  autorizzazione,  nel
caso di domanda di assegnazione gratuita, ovvero nel caso di modifica
della stessa. 
  3. Il gestore di un impianto notifica entro 60 giorni e,  comunque,
non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso ogni  modifica  al  Piano
della metodologia di monitoraggio  ritenuta  significativa  ai  sensi
delle relative norme unionali. 
  4. In caso di modifiche ritenute  non  significative,  le  suddette
modifiche dovranno essere notificate entro il 31  dicembre  dell'anno
in  corso  e   non   comportano   la   modifica   dell'autorizzazione
dell'impianto. 
  5. Il Comitato verifica e approva il  Piano  della  metodologia  di
monitoraggio ovvero le sue modifiche entro 45 giorni dalla  ricezione
dell'istanza da parte del gestore. Detto termine e' sospeso nel  caso
di richiesta da parte del Comitato di ulteriori integrazioni  e  fino
al ricevimento delle stesse, da presentarsi  entro  e  non  oltre  il
termine di 30 giorni.