Art. 23 
 
                     Messa all'asta delle quote 
 
  1. Tutte le quote che non sono oggetto di assegnazione  gratuita  a
norma degli articoli 10-bis e 10-quater della direttiva 2003/87/CE  e
che  non  sono  immesse  nella  riserva  stabilizzatrice  di  mercato
istituita con decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio o cancellate  a  norma  dell'articolo  36,  sono  collocate
all'asta a norma del relativo regolamento unionale.  Il  quantitativo
delle quote da collocare all'asta e' determinato con decisione  della
Commissione europea. 
  2. Il GSE svolge il ruolo di responsabile  per  il  collocamento  e
pone in essere,  a  questo  scopo,  tutte  le  attivita'  necessarie,
propedeutiche, connesse e conseguenti, ivi incluse quelle finalizzate
a  consentire  alla  piattaforma  d'asta  di  trattenere  le  risorse
necessarie per il pagamento del sorvegliante d'asta,  in  conformita'
con le norme unionali. 
  3. I proventi delle aste sono versati al  GSE  sul  conto  corrente
dedicato «Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express
Transfer System» («TARGET2»). Il GSE  trasferisce  i  proventi  delle
aste ed i relativi interessi maturati su  un  apposito  conto  acceso
presso la  Tesoreria  dello  Stato,  intestato  al  Dipartimento  del
tesoro, dandone contestuale comunicazione ai  Ministeri  interessati.
Detti proventi sono successivamente versati all'entrata del  bilancio
dello Stato per essere riassegnati, fatto salvo quanto  previsto  dal
comma 6, ad appositi capitoli per spese di investimento  degli  stati
di previsione interessati, con  vincolo  di  destinazione  in  quanto
derivante da obblighi unionali, ai sensi  e  per  gli  effetti  della
direttiva 2003/87/CE. Le somme di cui al primo ed al secondo  periodo
del presente comma sono sottoposte a gestione  separata  e  non  sono
pignorabili. 
  4. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 3  si  provvede,
previa verifica dei proventi derivanti  dalla  messa  all'asta  delle
quote di cui al comma 1, con decreti  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, di concerto  con  i  Ministri
dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da emanarsi
entro il 31 maggio dell'anno successivo  a  quello  di  effettuazione
delle  aste.  Il  50%  dei   proventi   delle   aste   e'   assegnato
complessivamente  al  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico,  nella
misura  del  70%  al  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare  e  del  30%  al  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
  5. Il 50% delle risorse di cui al comma 3 e' riassegnato  al  Fondo
per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui  all'articolo  44  del
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. 
  6. Un'apposita convenzione fra il Ministero dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento del tesoro e il GSE definisce le attivita' che
lo  stesso  GSE   sostiene   in   qualita'   di   «responsabile   del
collocamento», ivi compresa la gestione del conto di cui al  presente
articolo. Ai relativi oneri si provvede a valere sui  proventi  delle
aste ai sensi del comma 7, lettera n). 
  7.  Le  risorse  di  cui  al  comma  4,  assegnate   al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero
dello sviluppo economico, sono destinate alle seguenti attivita'  per
misure aggiuntive rispetto agli oneri  complessivamente  derivanti  a
carico della finanza pubblica dalla normativa vigente  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto: 
    a)  ridurre  le  emissioni  dei  gas  a  effetto   serra,   anche
contribuendo al  Fondo  globale  per  l'efficienza  energetica  e  le
energie rinnovabili e  al  Fondo  di  adattamento,  cosi'  come  reso
operativo dalla conferenza di Poznan sui cambiamenti  climatici  (COP
14 e COP/MOP 4); 
    b) finanziare attivita' di  ricerca  e  di  sviluppo  e  progetti
dimostrativi volti all'abbattimento delle emissioni e all'adattamento
ai cambiamenti climatici, compresa la partecipazione alle  iniziative
realizzate nell'ambito del Piano strategico europeo per le tecnologie
energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee; 
    c) sviluppare  le  energie  rinnovabili  al  fine  di  rispettare
l'impegno dell'unione europea  in  materia  di  energia  rinnovabile,
nonche'  sviluppare  altre   tecnologie   che   contribuiscano   alla
transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio sicura  e
sostenibile e aiutare a rispettare l'impegno  dell'Unione  europea  a
incrementare  l'efficienza  energetica,  ai  livelli  convenuti   nei
pertinenti atti legislativi; 
    d) favorire  misure  atte  ad  evitare  la  deforestazione  e  ad
accrescere l'afforestazione e la riforestazione nei Paesi in  via  di
sviluppo  che  sono  parte  dell'Accordo  di  Parigi  collegato  alla
Convenzione quadro delle Nazioni  Unite  sui  cambiamenti  climatici,
adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai
sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204; 
    e) trasferire tecnologie e favorire  l'adattamento  agli  effetti
avversi del cambiamento climatico in tali Paesi; 
    f) favorire il sequestro (di CO2 ) mediante silvicoltura; 
    g) rafforzare la tutela degli ecosistemi terrestri  e  marini,  a
partire dalle aree e dai siti protetti  nazionali,  internazionali  e
dell'Unione europea, anche  mediante  l'impiego  di  idonei  mezzi  e
strutture  per  il  monitoraggio,  il  controllo   e   il   contrasto
dell'inquinamento; 
    h)   incentivare   la   cattura   e   lo   stoccaggio   geologico
ambientalmente sicuri di CO2,  in  particolare  quello  emesso  dalle
centrali a combustibili fossili solidi e da una serie  di  settori  e
sottosettori industriali, anche nei Paesi terzi; 
    i) incoraggiare il passaggio a modalita' di trasporto pubblico  a
basse emissioni; 
    l) finanziare la ricerca e lo sviluppo dell'efficienza energetica
e delle tecnologie  pulite  nei  settori  disciplinati  dal  presente
decreto; 
    m) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza energetica  e
efficienza idrica, i sistemi di teleriscaldamento,  la  cogenerazione
ad alto rendimento e l'isolamento delle abitazioni  o  a  fornire  un
sostegno finanziario per  affrontare  le  problematiche  sociali  dei
nuclei a reddito medio-basso, «anche alimentando il  fondo  nazionale
efficienza energetica di cui all'articolo 15 del decreto  legislativo
4 luglio 2014, n. 102»; 
    n) coprire le spese di cui all'articolo 4, commi 6, 7 e 12  e  le
spese amministrative connesse alla gestione del sistema  diverse  dai
costi di cui all'articolo 46, comma 5; 
    o) compensare i costi come definiti dal paragrafo 26 delle  linee
guida di cui alla comunicazione della Commissione europea C 2012 3230
final con priorita' di assegnazione alle  imprese  accreditate  della
certificazione ISO 50001; 
    p) finanziare  attivita'  a  favore  del  clima  in  paesi  terzi
vulnerabili, tra  cui  l'adattamento  agli  impatti  dei  cambiamenti
climatici; 
    q) promuovere la creazione di competenze e il ricollocamento  dei
lavoratori al fine  di  contribuire  a  una  transizione  equa  verso
un'economia a basse  emissioni  di  carbonio,  in  particolare  nelle
regioni maggiormente interessate dalla transizione occupazionale,  in
stretto coordinamento con le parti sociali; 
    r)  sostenere  le   azioni   e   le   infrastrutture   funzionali
all'abbandono del carbone nella generazione termoelettrica. 
  8. La quota annua dei proventi derivanti dalle aste,  eccedente  il
valore di 1000 milioni di euro, e' destinata, nella misura massima di
100 milioni di euro per il 2020 e di 150  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dal 2021, al  «Fondo  per  la  transizione  energetica  nel
settore industriale» di cui al successivo articolo 29, per finanziare
interventi di decarbonizzazione e di efficientamento  energetico  del
settore industriale e, per una quota fino ad un massimo di 20 milioni
di euro annui per gli anni  dal  2020  al  2024,  al  «Fondo  per  la
riconversione  occupazionale  nei  territori  in  cui  sono   ubicate
centrali a carbone» istituito con decreto legislativo 13 marzo  2013,
n. 30, presso il Ministero dello sviluppo economico.  I  criteri,  le
condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del «Fondo per
la riconversione occupazionale nei  territori  in  cui  sono  ubicate
centrali a carbone» sono stabiliti con  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, con il Ministro del lavoro e  delle
politiche sociali e con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
anche ai fini del rispetto del limite  di  spesa  degli  stanziamenti
assegnati. Per la copertura degli oneri relativi ai predetti fondi si
utilizzano le quote dei proventi delle aste  assegnate  al  Ministero
dello sviluppo economico e, ove necessario, per la residua  copertura
si  utilizzano  le  quote  dei  proventi   assegnate   al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
  9.  Al   fine   di   consentire   alla   Commissione   europea   la
predisposizione della relazione sul  funzionamento  del  mercato  del
carbonio  di  cui  all'articolo  10,  paragrafo  5,  della  direttiva
2003/87/CE, il Comitato garantisce che ogni  informazione  pertinente
sia trasmessa alla Commissione almeno due mesi prima che quest'ultima
approvi la relazione. A tale fine, fermo  restando  gli  obblighi  di
riservatezza, il Comitato puo' richiedere le informazioni  necessarie
al GSE  relativamente  alla  sua  funzione  di  responsabile  per  il
collocamento.