Art. 24 Criteri generali per l'assegnazione gratuita delle quote in capo al Comitato 1. Il Comitato determina il quantitativo annuo di quote da assegnare a titolo gratuito ai gestori eleggibili conformemente alle norme unionali, con particolare riferimento alle regole per l'assegnazione gratuita delle quote, l'aggiornamento dei parametri di riferimento e l'identificazione dei settori caratterizzati da elevato rischio di rilocalizzazione. 2. Il Comitato: a) non assegna quote a titolo gratuito per la produzione di elettricita', fatta eccezione per l'elettricita' prodotta a partire dai gas di scarico; b) non assegna quote a titolo gratuito agli impianti deputati alla cattura di CO2, alle condutture per il trasporto di CO2 o ai siti di stoccaggio di CO2; c) assegna quote a titolo gratuito al teleriscaldamento e alla cogenerazione ad alto rendimento definita dalla direttiva 2012/27/UE, in caso di domanda economicamente giustificabile, rispetto alla generazione di energia termica e frigorifera. Per ogni anno successivo al 2013 le quote totali assegnate a tali impianti per la produzione di calore sono adeguate, applicando il fattore lineare di riduzione, tranne che per gli anni in cui dette assegnazioni sono adeguate in modo uniforme in conformita' con le norme unionali sull'assegnazione; d) non assegna quote a titolo gratuito agli impianti la cui autorizzazione e' stata revocata successivamente all'invio alla Commissione dell'elenco di cui all'articolo 25 e prima dell'adozione dell'assegnazione finale delle quote di emissioni a titolo gratuito; e) non assegna quote a titolo gratuito agli impianti per i quali la Commissione respinge l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 25; f) non assegna quote a titolo gratuito agli impianti che hanno adottato il regime di cui agli articoli 31 e 32. 3. Il Comitato, con le modalita' e le forme previste dalle relative norme unionali, determina e propone alla Commissione l'assegnazione di quote gratuite: a) agli impianti esistenti; b) agli impianti nuovi entranti; c) in caso di modifiche del funzionamento di un impianto; d) in caso di fusione e scissione di impianti. 4. Il Comitato, con le modalita' e le forme previste dalle relative norme unionali, determina e propone alla Commissione europea l'adeguamento dell'assegnazione di quote gratuite: a) agli impianti o sottoimpianti il cui gestore abbia presentato rinuncia all'assegnazione che riguarda gli anni successivi all'anno della domanda; b) agli impianti che abbiano cessato le proprie attivita'. 5. Il Comitato modifica la quantita' di quote di emissione assegnate a titolo gratuito agli impianti il cui livello di attivita', valutato sulla base della media mobile dei due anni precedenti, e' aumentato o diminuito di oltre il 15% rispetto al valore del livello di attivita' storico utilizzato per determinare l'assegnazione gratuita per i quinquenni di riferimento. A tal fine il Comitato utilizza la comunicazione sui livelli di attivita' che i gestori inviano ai sensi dei relativi regolamenti unionali entro il 31 marzo di ciascun anno, salvo diversa disposizione del Comitato. Le modalita' di modifica della quantita' di quote di emissione assegnate a titolo gratuito agli impianti sono stabilite nelle relative norme unionali. 6. Gli adeguamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 sono effettuati con quote aggiunte o prelevate dal quantitativo di quote accantonate ai sensi dell'articolo 10-bis, paragrafo 7, della direttiva 2003/87/CE.