Art. 26 
 
               Cessazione di attivita' di un impianto 
                       interruzione e ripresa 
 
  1. Il gestore di un impianto comunica  al  Comitato  la  cessazione
delle attivita'  entro  trenta  giorni  dall'avvenuta  cessazione  e,
comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui  e'  avvenuta  la
cessazione di attivita' stessa, nei seguenti casi: 
    a) nei casi previsti dall'articolo 26, comma 1,  lettera  b)  del
regolamento 331/2019; 
    b) nel caso in cui l'impianto  non  esercita  piu'  le  attivita'
previste dall'allegato 1 o non rispetta le  soglie  di  attivita'  in
esso previste; 
    c) nel caso in cui l'impianto  interrompe  le  attivita'  di  cui
all'allegato I per un periodo superiore a 6 mesi. 
  2. Il comma 1, lettera c), non si applica agli impianti di  riserva
o di  emergenza  e  agli  impianti  che  funzionano  in  base  ad  un
calendario stagionale, quando le condizioni elencate di seguito  sono
soddisfatte: 
    a) il gestore e' titolare di un'autorizzazione ad emettere gas  a
effetto serra e di tutte le altre autorizzazioni necessarie; 
    b)  e'  tecnicamente  possibile  riprendere  le  attivita'  senza
apportare modifiche fisiche all'impianto; 
    c) l'impianto e' oggetto di una manutenzione periodica. 
  3. Il Comitato puo' estendere il periodo di cui al comma 1, lettera
c), di sei mesi e fino ad un massimo di 24  mesi,  su  richiesta  del
gestore e purche' lo stesso sia in grado di dimostrare che  non  puo'
riprendere l'attivita' entro  i  sei  mesi  a  causa  di  circostanze
eccezionali e imprevedibili. A  tal  fine  il  gestore  trasmette  la
documentazione a supporto della domanda di estensione citata. 
  4. Il gestore comunica al Comitato, entro il  31  gennaio  di  ogni
anno, ogni interruzione delle attivita' di cui all'allegato I in atto
al 1° gennaio dello stesso anno. 
  5. Il gestore e' tenuto a comunicare al Comitato la  ripresa  delle
attivita' di cui all'allegato I conseguente all'interruzione  di  cui
al  comma  4,  entro  30   giorni   dal   riavvio   delle   attivita'
dell'impianto. 
  6.  Nel  caso  in  cui  l'omessa  comunicazione  di  cessazione  di
attivita' abbia comportato l'indebito rilascio di quote di  emissioni
nei confronti del gestore, il Comitato diffida il gestore a procedere
alla resa delle quote indebitamente rilasciate entro un  termine  non
superiore a 45 giorni. 
  7. Il gestore dell'impianto  che  funziona  secondo  un  calendario
stagionale ai sensi del comma 2 e che al 31 dicembre non e' in  grado
di prevedere con certezza se nel corso dell'anno  seguente  svolgera'
la campagna di produzione, trasmette al Comitato, entro il 31 gennaio
dell'anno seguente, una richiesta  di  sospensione  del  rilascio  di
quote di emissione. Nel caso in cui, nel corso dell'anno seguente, la
campagna di attivita' effettivamente non si svolga e si  verifica  la
cessazione totale dell'attivita' dell'impianto, il gestore  trasmette
al  Comitato,  entro  il  31  dicembre  di  quello  stesso  anno,  la
comunicazione di cessazione totale. Qualora, invece, la  campagna  di
attivita' si svolga, il gestore trasmette al Comitato  una  richiesta
di sblocco del rilascio sospeso  e  lo  stesso  Comitato  provvede  a
rilasciare  le  quote  spettanti  per  l'anno  in   corso   entro   i
successivi 30 giorni.