Art. 26 Cessazione di attivita' di un impianto interruzione e ripresa 1. Il gestore di un impianto comunica al Comitato la cessazione delle attivita' entro trenta giorni dall'avvenuta cessazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui e' avvenuta la cessazione di attivita' stessa, nei seguenti casi: a) nei casi previsti dall'articolo 26, comma 1, lettera b) del regolamento 331/2019; b) nel caso in cui l'impianto non esercita piu' le attivita' previste dall'allegato 1 o non rispetta le soglie di attivita' in esso previste; c) nel caso in cui l'impianto interrompe le attivita' di cui all'allegato I per un periodo superiore a 6 mesi. 2. Il comma 1, lettera c), non si applica agli impianti di riserva o di emergenza e agli impianti che funzionano in base ad un calendario stagionale, quando le condizioni elencate di seguito sono soddisfatte: a) il gestore e' titolare di un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra e di tutte le altre autorizzazioni necessarie; b) e' tecnicamente possibile riprendere le attivita' senza apportare modifiche fisiche all'impianto; c) l'impianto e' oggetto di una manutenzione periodica. 3. Il Comitato puo' estendere il periodo di cui al comma 1, lettera c), di sei mesi e fino ad un massimo di 24 mesi, su richiesta del gestore e purche' lo stesso sia in grado di dimostrare che non puo' riprendere l'attivita' entro i sei mesi a causa di circostanze eccezionali e imprevedibili. A tal fine il gestore trasmette la documentazione a supporto della domanda di estensione citata. 4. Il gestore comunica al Comitato, entro il 31 gennaio di ogni anno, ogni interruzione delle attivita' di cui all'allegato I in atto al 1° gennaio dello stesso anno. 5. Il gestore e' tenuto a comunicare al Comitato la ripresa delle attivita' di cui all'allegato I conseguente all'interruzione di cui al comma 4, entro 30 giorni dal riavvio delle attivita' dell'impianto. 6. Nel caso in cui l'omessa comunicazione di cessazione di attivita' abbia comportato l'indebito rilascio di quote di emissioni nei confronti del gestore, il Comitato diffida il gestore a procedere alla resa delle quote indebitamente rilasciate entro un termine non superiore a 45 giorni. 7. Il gestore dell'impianto che funziona secondo un calendario stagionale ai sensi del comma 2 e che al 31 dicembre non e' in grado di prevedere con certezza se nel corso dell'anno seguente svolgera' la campagna di produzione, trasmette al Comitato, entro il 31 gennaio dell'anno seguente, una richiesta di sospensione del rilascio di quote di emissione. Nel caso in cui, nel corso dell'anno seguente, la campagna di attivita' effettivamente non si svolga e si verifica la cessazione totale dell'attivita' dell'impianto, il gestore trasmette al Comitato, entro il 31 dicembre di quello stesso anno, la comunicazione di cessazione totale. Qualora, invece, la campagna di attivita' si svolga, il gestore trasmette al Comitato una richiesta di sblocco del rilascio sospeso e lo stesso Comitato provvede a rilasciare le quote spettanti per l'anno in corso entro i successivi 30 giorni.