Art. 27 Rilascio delle quote assegnate a titolo gratuito 1. Entro il 28 febbraio di ogni anno, il Comitato rilascia, per l'anno in corso, le quote assegnate a norma dei relativi regolamenti unionali agli impianti aventi diritto. 2. In deroga al comma 1, il Comitato sospende il rilascio delle quote di emissione agli impianti che: a) hanno comunicato l'interruzione delle attivita'; b) sono in stato di cessazione e la cui autorizzazione non e' stata ancora revocata; c) non hanno comunicato, con esito valutato positivo dal Comitato il livello annuale di attivita'; d) hanno aperta una delle procedure concorsuali attualmente regolate dall'ordinamento giuridico nazionale. 3. Il Comitato rilascia le quote di emissione gratuita spettanti, ricalcolate, laddove pertinente, alla ripresa delle attivita' secondo quanto previsto dalla norma unionale.