Art. 30 
 
                       Fondo per l'innovazione 
 
  1. Il funzionamento e il finanziamento del  Fondo  di  Innovazione,
istituito ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva
2003/87/CE sono definiti a livello unionale. 
  2. Il Comitato adotta le misure necessarie per dare attuazione agli
atti delegati adottati dalla Commissione europea per la gestione  del
fondo di cui al comma 1.