Art. 30 Fondo per l'innovazione 1. Il funzionamento e il finanziamento del Fondo di Innovazione, istituito ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE sono definiti a livello unionale. 2. Il Comitato adotta le misure necessarie per dare attuazione agli atti delegati adottati dalla Commissione europea per la gestione del fondo di cui al comma 1.