Art. 31 
 
Esclusione di impianti di dimensioni ridotte subordinata all'adozione
                        di misure equivalenti 
 
  1. A richiesta del gestore interessato il Comitato  puo'  escludere
dall'EU ETS gli impianti che hanno comunicato  allo  stesso  Comitato
emissioni inferiori a 25.000 tonnellate di CO2 equivalente e che, nei
casi in cui effettuano attivita' di combustione,  hanno  una  potenza
termica nominale inferiore a 35 MW, escluse le emissioni da biomassa,
in ciascuno dei tre anni precedenti la notifica di cui  alla  lettera
a), e ai  quali  si  applicano  misure  finalizzate  ad  ottenere  un
contributo equivalente alle  riduzioni  delle  emissioni  ovvero  una
proposta di misure nazionali equivalenti a condizione che il Comitato
stesso: 
    a) notifichi alla Commissione tutti  gli  impianti  in  questione
specificando per ciascuno di essi le misure  equivalenti  finalizzate
ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle  emissioni
che sono state poste in atto prima del  termine  della  presentazione
dell'elenco di cui all'articolo 25, e, al piu' tardi, all'atto  della
presentazione dell'elenco stesso alla Commissione; 
    b)  confermi  l'applicazione   di   modalita'   di   monitoraggio
finalizzate a valutare se gli impianti interessati emettono 25.000  o
piu' tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa,
in ogni anno civile. Il Comitato puo' autorizzare misure semplificate
di monitoraggio,  comunicazione  e  verifica  per  gli  impianti  con
emissioni annuali medie verificate tra il 2008 e  il  2010  che  sono
inferiori a 5.000 tonnellate l'anno; 
    c) confermi  che,  qualora  un  impianto  emetta  25.000  o  piu'
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da  biomassa,  in
un determinato anno civile o  qualora  all'impianto  non  siano  piu'
applicate le misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente
alle riduzioni delle emissioni, l'impianto rientra nuovamente nell'EU
ETS; 
    d) pubblichi le informazioni di cui alle lettere a), b) e c)  per
consentire al pubblico di presentare osservazioni. 
  2. L'esclusione dall'EU ETS di cui al comma  1  e'  valida  per  il
relativo periodo di cinque anni di cui all'articolo 25. 
  3. L'esclusione dal sistema comunitario per lo scambio delle  quote
di emissione di gas ad effetto serra puo' essere applicata anche agli
ospedali che  rientrano  nel  sistema  ai  sensi  delle  disposizioni
dell'allegato I.  Tale  esclusione  e'  applicata  qualora  anch'essi
adottino le misure equivalenti di cui al comma  5,  indipendentemente
dal fatto che siano o meno al di sotto della soglia  individuata  nel
comma 1. 
  4.  Le  installazioni  termiche  possono  essere   escluse   quando
forniscono principalmente servizi a una struttura ospedaliera. In tal
caso si provvede ad  applicare  i  criteri  aggiuntivi  per  la  loro
selezione ed individuazione. Una  installazione  termica  ospedaliera
puo' essere esclusa dal sistema ETS a condizione  che,  in  qualsiasi
anno del periodo, esporti  non  piu'  del  15%  del  calore  prodotto
dall'impianto in uno stabilimento diverso da un ospedale. 
  5. Ai fini della consultazione dei gestori di  cui  al  comma  1  e
della notifica di cui al comma 1, lettera a), e' predisposta  a  cura
del Comitato una proposta di misure nazionali  equivalenti,  ai  fini
dell'applicazione dell'articolo 27  della  direttiva  2003/87/CE  per
ciascuno dei due quinquenni 2021-2025 e 2026-2030. 
  6. Gli impianti di dimensioni ridotte sono iscritti in una apposita
sezione del Portale ETS.