Art. 33 
 
             Analisi del profilo di rischio ed ispezioni 
 
  1. Il Comitato,  anche  sulla  base  dell'analisi  del  profilo  di
rischio di cui all'articolo 3, comma 1,  lettera  a),  puo'  svolgere
attivita' ispettive anche per determinare se  un  impianto  fisso  e'
conforme ai requisiti dettati dalla direttiva 2003/87/CE e  dai  suoi
regolamenti derivati. Tali attivita' possono prevedere  anche  visite
in loco. Sono escluse le attivita' svolte dai  verificatori  e  dagli
organismi di accreditamento. 
  2. Il Comitato redige un apposito programma annuale  che  definisce
le modalita' con le quali il Comitato stesso svolge le  attivita'  di
cui al comma 1. 
  3. Sono esclusi dall'applicazione del  comma  1  gli  impianti  che
rientrano nelle disposizioni di cui agli articoli 31 e 32. 
  4. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai  commi  1  e  2  il
Comitato  puo'  essere  supportato  dall'Istituto  superiore  per  la
protezione e la ricerca ambientale e da altri Enti di ricerca. 
  5. Il Comitato puo' avvalersi della collaborazione della guardia di
finanza per le attivita' di  controllo  concernenti  gli  aspetti  di
natura finanziaria correlati alla gestione e al  trasferimento  delle
quote di emissione di gas a effetto serra. 
  6. I costi relativi alle attivita' di cui al presente articolo sono
a carico dei soggetti ispezionati.