Art. 33 Analisi del profilo di rischio ed ispezioni 1. Il Comitato, anche sulla base dell'analisi del profilo di rischio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), puo' svolgere attivita' ispettive anche per determinare se un impianto fisso e' conforme ai requisiti dettati dalla direttiva 2003/87/CE e dai suoi regolamenti derivati. Tali attivita' possono prevedere anche visite in loco. Sono escluse le attivita' svolte dai verificatori e dagli organismi di accreditamento. 2. Il Comitato redige un apposito programma annuale che definisce le modalita' con le quali il Comitato stesso svolge le attivita' di cui al comma 1. 3. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 gli impianti che rientrano nelle disposizioni di cui agli articoli 31 e 32. 4. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 1 e 2 il Comitato puo' essere supportato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e da altri Enti di ricerca. 5. Il Comitato puo' avvalersi della collaborazione della guardia di finanza per le attivita' di controllo concernenti gli aspetti di natura finanziaria correlati alla gestione e al trasferimento delle quote di emissione di gas a effetto serra. 6. I costi relativi alle attivita' di cui al presente articolo sono a carico dei soggetti ispezionati.