Art. 17 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Sono abrogate le disposizioni del decreto legislativo 19  agosto
2005 n. 192, di seguito indicate: 
    a) articolo 3, commi 1 e 2; 
    b) articolo 4-ter, comma 2; 
    c) articolo 6, comma 6-bis; 
    d) articolo 10, comma 3; 
    e) articolo 11; 
    f) articolo 13, comma 3. 
  2. All'articolo 4 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102,  i
commi 1, 2 e 3 sono abrogati. 
  3. L'articolo 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e' abrogato. 
  4. Alla data di entrata in vigore del decreto di  cui  all'articolo
4, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
e' abrogato il decreto del  Presidente  della  Repubblica  16  aprile
2013, n. 74. 
 
          Note all'art. 17: 
              - Si riporta il testo degli articoli 3, 4-ter, 6, 10  e
          13 del citato decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.  192,
          come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 3 (Ambito di intervento). - 1. abrogato. 
                2. abrogato. 
                2-bis. Il presente decreto  si  applica  all'edilizia
          pubblica e privata. 
                2-ter. Il presente decreto disciplina in particolare: 
                  a) la metodologia per il calcolo delle  prestazioni
          energetiche degli edifici; 
                  b) le prescrizioni e i requisiti minimi in  materia
          di  prestazioni  energetiche  degli  edifici  quando   sono
          oggetto di: 
                    1) nuova costruzione; 
                    2) ristrutturazioni importanti; 
                    3) riqualificazione energetica; 
                  c) la definizione di un  Piano  di  azione  per  la
          promozione degli edifici a "energia quasi zero"; 
                  d)  l'attestazione  della  prestazione   energetica
          degli edifici e delle unita' immobiliari; 
                  e)  lo  sviluppo  di  strumenti  finanziari  e   la
          rimozione  di  barriere  di  mercato  per   la   promozione
          dell'efficienza energetica degli edifici; 
                  f) l'utilizzo delle fonti  energetiche  rinnovabili
          negli edifici; 
                  g) la realizzazione di  un  sistema  coordinato  di
          ispezione periodica degli impianti termici negli edifici; 
                  h) i  requisiti  professionali  e  di  indipendenza
          degli esperti o degli organismi cui affidare l'attestazione
          della prestazione energetica degli  edifici  e  l'ispezione
          degli impianti di climatizzazione; 
                  i)  la  realizzazione  e  l'adozione  di  strumenti
          comuni allo Stato e alle regioni e province autonome per la
          gestione degli adempimenti a loro carico; 
                  l) la promozione  dell'uso  razionale  dell'energia
          anche  attraverso  l'informazione  e  la  sensibilizzazione
          degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento  degli
          operatori del settore; 
                  m)  la  raccolta   delle   informazioni   e   delle
          esperienze, delle  elaborazioni  e  degli  studi  necessari
          all'orientamento della politica energetica del settore. 
                3.  Sono  escluse  dall'applicazione   del   presente
          decreto le seguenti categorie di edifici: 
                  a)  gli   edifici   ricadenti   nell'ambito   della
          disciplina della parte seconda e dell'articolo  136,  comma
          1, lettere b) e c),  del  decreto  legislativo  22  gennaio
          2004, n. 42, recante il codice dei  beni  culturali  e  del
          paesaggio, fatto salvo quanto disposto al comma 3-bis; 
                  b) gli edifici industriali e artigianali quando gli
          ambienti  sono  riscaldati  per   esigenze   del   processo
          produttivo o utilizzando  reflui  energetici  del  processo
          produttivo non altrimenti utilizzabili; 
                  c) edifici rurali non  residenziali  sprovvisti  di
          impianti di climatizzazione; 
                  d) i fabbricati isolati con  una  superficie  utile
          totale inferiore a 50 metri quadrati; 
                  e) gli edifici che  risultano  non  compresi  nelle
          categorie  di  edifici  classificati   sulla   base   della
          destinazione d'uso di cui all'articolo 3  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il  cui
          utilizzo standard non prevede l'installazione  e  l'impiego
          di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box,  cantine,
          autorimesse,  parcheggi  multipiano,  depositi,   strutture
          stagionali a  protezione  degli  impianti  sportivi,  fatto
          salvo quanto disposto dal comma 3-ter; 
                  f) gli edifici adibiti a luoghi  di  culto  e  allo
          svolgimento di attivita' religiose. 
                3-bis. Per gli edifici di cui al comma 3, lettera a),
          il  presente  decreto   si   applica   limitatamente   alle
          disposizioni concernenti: 
                  a)  l'attestazione  della  prestazione   energetica
          degli edifici, di cui all'articolo 6; 
                  b) l'esercizio,  la  manutenzione  e  le  ispezioni
          degli impianti tecnici, di cui all'articolo 7. 
                3-bis.1. Gli edifici di cui al comma 3,  lettera  a),
          sono esclusi  dall'applicazione  del  presente  decreto  ai
          sensi del  comma  3-bis,  solo  nel  caso  in  cui,  previo
          giudizio    dell'autorita'    competente    al     rilascio
          dell'autorizzazione ai sensi del codice di cui  al  decreto
          legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  il  rispetto  delle
          prescrizioni implichi un'alterazione sostanziale  del  loro
          carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili
          storici, artistici e paesaggistici. 
                3-ter. Per gli edifici di cui al comma 3, lettera d),
          il presente decreto si applica limitatamente alle  porzioni
          eventualmente adibite ad  uffici  e  assimilabili,  purche'
          scorporabili  ai  fini  della  valutazione  di   efficienza
          energetica.» 
                «Art. 4-ter (Strumenti finanziari e superamento delle
          barriere di mercato). - 1.  Gli  incentivi  adottati  dallo
          Stato, dalle regioni e dagli  enti  locali  per  promuovere
          l'efficienza energetica degli edifici, a  qualsiasi  titolo
          previsti,  sono  concessi  nel  rispetto  di  requisiti  di
          efficienza commisurati alla tipologia, al tipo di  utilizzo
          e  contesto  in  cui  e'   inserito   l'immobile,   nonche'
          all'entita' dell'intervento. 
                2. abrogato. 
                3.  L'Agenzia  nazionale  per  le  nuove  tecnologie,
          l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA, entro
          90 giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente
          disposizione, mette a disposizione un contratto-tipo per il
          miglioramento  del  rendimento  energetico   dell'edificio,
          analogo al contratto di rendimento energetico europeo  EPC,
          che  individui  e  misuri  gli  elementi  a  garanzia   del
          risultato  e  che   promuova   la   finanziabilita'   delle
          iniziative, sulla base del  modello  contrattuale  previsto
          all'articolo 7, comma 12, del decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo economico 28 dicembre 2012,  recante  disposizioni
          in materia di incentivazione della  produzione  di  energia
          termica da fonti rinnovabili ed  interventi  di  efficienza
          energetica   di   piccole   dimensioni,   pubblicato    nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  1  del  2
          gennaio 2013. 
                4. Entro il  31  dicembre  2013  il  Ministero  dello
          sviluppo economico, sentito il  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e  del  mare  e  la  Conferenza
          unificata, redige un elenco delle misure finanziarie atte a
          favorire  l'efficienza  energetica  negli  edifici   e   la
          transizione verso gli edifici a energia  quasi  zero.  Tale
          elenco  e'  aggiornato  ogni  tre  anni  e   inviato   alla
          Commissione nell'ambito del Piano  d'azione  nazionale  per
          l'efficienza energetica di cui all'articolo  24,  paragrafo
          2, della direttiva 2012/27/UE.» 
                «Art.  6  (Attestato   di   prestazione   energetica,
          rilascio e affissione). - 1.  A  decorrere  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione,  l'attestato
          di prestazione energetica degli edifici e'  rilasciato  per
          gli edifici o le unita' immobiliari  costruiti,  venduti  o
          locati ad un nuovo locatario e per gli edifici indicati  al
          comma  6.  Gli  edifici  di  nuova  costruzione  e   quelli
          sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono dotati di un
          attestato di prestazione energetica prima del rilascio  del
          certificato di agibilita'.  Nel  caso  di  nuovo  edificio,
          l'attestato e' prodotto a cura del  costruttore,  sia  esso
          committente della costruzione o societa' di costruzione che
          opera  direttamente.  Nel  caso   di   attestazione   della
          prestazione  degli  edifici  esistenti,  ove  previsto  dal
          presente  decreto,  l'attestato  e'  prodotto  a  cura  del
          proprietario dell'immobile. 
                2. Nel caso di vendita, di trasferimento di  immobili
          a titolo gratuito o di nuova locazione di edifici o  unita'
          immobiliari, ove l'edificio o  l'unita'  non  ne  sia  gia'
          dotato, il proprietario e' tenuto a produrre l'attestato di
          prestazione energetica di cui al comma 1. In tutti i  casi,
          il proprietario deve  rendere  disponibile  l'attestato  di
          prestazione energetica al potenziale acquirente o al  nuovo
          locatario   all'avvio   delle   rispettive   trattative   e
          consegnarlo alla fine delle medesime; in caso di vendita  o
          locazione di un edificio prima della  sua  costruzione,  il
          venditore  o  locatario  fornisce  evidenza  della   futura
          prestazione energetica dell'edificio e produce  l'attestato
          di  prestazione  energetica  entro  quindici  giorni  dalla
          richiesta di rilascio del certificato di agibilita'. 
                3. Nei contratti di compravendita immobiliare,  negli
          atti di trasferimento di immobili a titolo  oneroso  e  nei
          nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unita'
          immobiliari soggetti a registrazione e'  inserita  apposita
          clausola  con  la  quale  l'acquirente  o   il   conduttore
          dichiarano  di  aver  ricevuto   le   informazioni   e   la
          documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine  alla
          attestazione della prestazione  energetica  degli  edifici;
          copia dell'attestato di prestazione energetica deve  essere
          altresi' allegata al contratto,  tranne  che  nei  casi  di
          locazione di singole unita' immobiliari. In caso di  omessa
          dichiarazione o  allegazione,  se  dovuta,  le  parti  sono
          soggette al pagamento, in solido e in parti  uguali,  della
          sanzione amministrativa pecuniaria da  euro  3.000  a  euro
          18.000; la sanzione e' da euro 1.000 a  euro  4.000  per  i
          contratti di locazione di singole unita' immobiliari e,  se
          la durata della locazione non eccede i tre  anni,  essa  e'
          ridotta   alla   meta'.   Il   pagamento   della   sanzione
          amministrativa  non   esenta   comunque   dall'obbligo   di
          presentare  al  Ministero  dello  sviluppo   economico   la
          dichiarazione o  la  copia  dell'attestato  di  prestazione
          energetica entro  quarantacinque  giorni.  L'Agenzia  delle
          entrate, sulla base di apposite  intese  con  il  Ministero
          dello  sviluppo  economico,  individua,  nel  quadro  delle
          informazioni disponibili acquisite con la registrazione nel
          sistema informativo dei contratti di cui al presente comma,
          quelle rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio  di
          cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le trasmette, in
          via  telematica,  allo  stesso  Ministero  dello   sviluppo
          economico  per  l'accertamento  e  la  contestazione  della
          violazione. 
                4. L'attestazione della prestazione  energetica  puo'
          riferirsi a una o piu' unita' immobiliari facenti parte  di
          un  medesimo  edificio.   L'attestazione   di   prestazione
          energetica riferita a piu' unita' immobiliari  puo'  essere
          prodotta solo qualora esse abbiano la medesima destinazione
          d'uso, la medesima  situazione  al  contorno,  il  medesimo
          orientamento e  la  medesima  geometria  e  siano  servite,
          qualora presente, dal medesimo impianto  termico  destinato
          alla climatizzazione invernale  e,  qualora  presente,  dal
          medesimo sistema di climatizzazione estiva. 
                5. L'attestato di prestazione energetica  di  cui  al
          comma 1 ha una validita' temporale massima di dieci anni  a
          partire dal suo rilascio ed e' aggiornato a ogni intervento
          di ristrutturazione o  riqualificazione  che  modifichi  la
          classe energetica dell'edificio o dell'unita'  immobiliare.
          La validita' temporale massima e' subordinata  al  rispetto
          delle  prescrizioni  per  le  operazioni  di  controllo  di
          efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in
          particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali
          necessita' di adeguamento, previste dai regolamenti di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile  2013,
          n. 74, e al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16
          aprile 2013, n. 75. Nel caso di mancato rispetto  di  dette
          disposizioni, l'attestato di prestazione energetica  decade
          il 31 dicembre dell'anno successivo  a  quello  in  cui  e'
          prevista la prima scadenza non rispettata per  le  predette
          operazioni di controllo di efficienza  energetica.  A  tali
          fini, i libretti di impianto previsti dai  decreti  di  cui
          all'articolo 4, comma 1,  lettera  b),  sono  allegati,  in
          originale  o  in  copia,   all'attestato   di   prestazione
          energetica. 
                6.  Nel  caso  di  edifici  utilizzati  da  pubbliche
          amministrazioni e aperti al pubblico con  superficie  utile
          totale superiore a 500 m2, ove l'edificio non ne  sia  gia'
          dotato, e' fatto obbligo  al  proprietario  o  al  soggetto
          responsabile della gestione,  di  produrre  l'attestato  di
          prestazione energetica entro centottanta giorni dalla  data
          di entrata in  vigore  della  presente  disposizione  e  di
          affiggere  l'attestato  di   prestazione   energetica   con
          evidenza all'ingresso dell'edificio stesso o in altro luogo
          chiaramente visibile al pubblico. A partire  dal  9  luglio
          2015, la soglia di 500 m2 di cui sopra, e' abbassata a  250
          m2. Per gli edifici scolastici tali obblighi ricadono sugli
          enti proprietari di  cui  all'articolo  3  della  legge  11
          gennaio 1996, n. 23. 
                6-bis. abrogato 
                7. Per gli edifici aperti al pubblico, con superficie
          utile totale superiore a 500 m²,  per  i  quali  sia  stato
          rilasciato l'attestato di prestazione energetica di cui  ai
          commi 1 e  2,  e'  fatto  obbligo,  al  proprietario  o  al
          soggetto responsabile della gestione dell'edificio  stesso,
          di  affiggere  con  evidenza  tale  attestato  all'ingresso
          dell'edificio o in  altro  luogo  chiaramente  visibile  al
          pubblico. 
                8. Nel caso di offerta di vendita o di locazione,  ad
          eccezione  delle  locazioni  degli   edifici   residenziali
          utilizzati meno di quattro mesi all'anno, i  corrispondenti
          annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione  commerciali
          riportano   gli   indici    di    prestazione    energetica
          dell'involucro  e  globale  dell'edificio   o   dell'unita'
          immobiliare e la classe energetica corrispondente. 
                9. Tutti i contratti,  nuovi  o  rinnovati,  relativi
          alla gestione degli impianti termici o  di  climatizzazione
          degli edifici pubblici, o nei quali figura come committente
          un soggetto pubblico, devono prevedere  la  predisposizione
          dell'attestato di prestazione  energetica  dell'edificio  o
          dell'unita' immobiliare interessati. 
                10. L'obbligo di dotare l'edificio di un attestato di
          prestazione energetica viene meno ove sia gia'  disponibile
          un   attestato   in   corso   di   validita',    rilasciato
          conformemente alla direttiva 2002/91/CE. 
                11. L'attestato di qualificazione energetica,  al  di
          fuori di  quanto  previsto  all'articolo  8,  comma  2,  e'
          facoltativo ed e' predisposto al fine  di  semplificare  il
          successivo   rilascio   dell'attestato    di    prestazione
          energetica. A  tale  fine,  l'attestato  di  qualificazione
          energetica  comprende  anche  l'indicazione  di   possibili
          interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e  la
          classe  di  appartenenza   dell'edificio,   o   dell'unita'
          immobiliare, in  relazione  al  sistema  di  certificazione
          energetica in  vigore,  nonche'  i  possibili  passaggi  di
          classe  a  seguito  della  eventuale  realizzazione   degli
          interventi  stessi.  L'estensore  provvede  ad  evidenziare
          opportunamente  sul  frontespizio  del  documento  che   il
          medesimo   non   costituisce   attestato   di   prestazione
          energetica dell'edificio, ai sensi  del  presente  decreto,
          nonche', nel sottoscriverlo, quale e' od e'  stato  il  suo
          ruolo con riferimento all'edificio medesimo. 
                12.  Con  decreto   del   Ministro   dello   sviluppo
          economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della
          tutela del territorio e del mare,  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti  e  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
          semplificazione,  d'intesa  con  la  Conferenza  unificata,
          sentito il CNCU, avvalendosi delle metodologie  di  calcolo
          definite  con  i  decreti  di  cui   all'articolo   4,   e'
          predisposto l'adeguamento del decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo  economico  26  giugno  2009,   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2009, nel  rispetto
          dei seguenti criteri e contenuti: 
                  a)  la  previsione  di   metodologie   di   calcolo
          semplificate,  da  rendere  disponibili  per  gli   edifici
          caratterizzati  da   ridotte   dimensioni   e   prestazioni
          energetiche di modesta qualita', finalizzate  a  ridurre  i
          costi a carico dei cittadini; 
                  b) la definizione di un  attestato  di  prestazione
          energetica   che   comprende   tutti   i   dati    relativi
          all'efficienza energetica dell'edificio che  consentano  ai
          cittadini di valutare e confrontare  edifici  diversi.  Tra
          tali dati sono obbligatori: 
                    1)    la    prestazione    energetica     globale
          dell'edificio sia in termini di energia primaria totale che
          di  energia  primaria   non   rinnovabile,   attraverso   i
          rispettivi indici; 
                    2) la classe  energetica  determinata  attraverso
          l'indice di prestazione energetica  globale  dell'edificio,
          espresso in energia primaria non rinnovabile; 
                    3)  la  qualita'  energetica  del  fabbricato   a
          contenere i consumi energetici per il  riscaldamento  e  il
          raffrescamento,  attraverso  gli  indici   di   prestazione
          termica utile per la climatizzazione  invernale  ed  estiva
          dell'edificio; 
                    4) i valori di  riferimento,  quali  i  requisiti
          minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge; 
                    5) le emissioni di anidride carbonica; 
                    6) l'energia esportata; 
                    7)  le  raccomandazioni  per   il   miglioramento
          dell'efficienza energetica dell'edificio  con  le  proposte
          degli  interventi  piu'  significativi  ed   economicamente
          convenienti,  separando  la  previsione  di  interventi  di
          ristrutturazione importanti da quelli  di  riqualificazione
          energetica; 
                    8) le  informazioni  correlate  al  miglioramento
          della prestazione energetica, quali diagnosi e incentivi di
          carattere finanziario; 
                    c) la definizione di uno schema  di  annuncio  di
          vendita  o  locazione,  per   esposizione   nelle   agenzie
          immobiliari,  che  renda  uniformi  le  informazioni  sulla
          qualita' energetica degli edifici fornite ai cittadini; 
                    d)  la  definizione  di  un  sistema  informativo
          comune per  tutto  il  territorio  nazionale,  di  utilizzo
          obbligatorio per le regioni e  le  province  autonome,  che
          comprenda la gestione di un catasto  degli  edifici,  degli
          attestati  di  prestazione  energetica   e   dei   relativi
          controlli pubblici.» 
                «Art.  10  (Monitoraggio,  analisi,   valutazione   e
          adeguamento  della   normativa   energetica   nazionale   e
          regionale). - 1. Il Ministero delle  attivita'  produttive,
          il Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio,
          le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          per quanto di rispettiva competenza ed anche avvalendosi di
          accordi con enti tecnico-scientifici e agenzie, pubblici  e
          privati, provvedono a rilevare il grado di  attuazione  del
          presente  decreto,  valutando  i  risultati  conseguiti   e
          proponendo eventuali interventi di adeguamento normativo. 
                2. In particolare, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di Bolzano provvedono alle seguenti attivita': 
                  a)  raccolta  e  aggiornamento  dei  dati  e  delle
          informazioni  relativi  agli  usi  finali  dell'energia  in
          edilizia e la loro elaborazione su scala regionale per  una
          conoscenza del patrimonio immobiliare  esistente  nei  suoi
          livelli prestazionali di riferimento; 
                  b) monitoraggio dell'attuazione della  legislazione
          regionale e nazionale  vigente,  del  raggiungimento  degli
          obiettivi e delle problematiche inerenti; 
                  c) valutazione  dell'impatto  sugli  utenti  finali
          dell'attuazione della legislazione di settore in termini di
          adempimenti  burocratici,  oneri  posti  a  loro  carico  e
          servizi resi; 
                  d) valutazione dell'impatto del presente decreto  e
          della  legislazione  di  settore  sul  mercato  immobiliare
          regionale, sulle imprese di  costruzione,  di  materiali  e
          componenti per l'edilizia e su quelle di  produzione  e  di
          installazione    e    manutenzione    di    impianti     di
          climatizzazione; 
                  e) studio per lo sviluppo e l'evoluzione del quadro
          legislativo  e  regolamentare  che  superi   gli   ostacoli
          normativi  e   di   altra   natura   che   impediscono   il
          conseguimento degli obiettivi del presente decreto; 
                  f) studio di scenari evolutivi  in  relazione  alla
          domanda e all'offerta di energia del settore civile; 
                  g) analisi e valutazione degli aspetti energetici e
          ambientali dell'intero processo edilizio,  con  particolare
          attenzione  alle  nuove  tecnologie  e   ai   processi   di
          produzione, trasporto, smaltimento e demolizione; 
                  h) proposta di provvedimenti e misure necessarie  a
          uno sviluppo organico della normativa energetica  nazionale
          per l'uso efficiente dell'energia nel settore civile. 
                3. abrogato.» 
                «Art.  13  (Misure  di  accompagnamento).  -  1.   Il
          Ministero delle attivita' produttive predispone  programmi,
          progetti  e  strumenti  di   informazione,   educazione   e
          formazione al risparmio energetico. 
                2. I programmi e i progetti di cui sopra privilegiano
          le sinergie di  competenza  e  di  risorse  dei  pertinenti
          settori delle amministrazioni regionali  e  possono  essere
          realizzati  anche   avvalendosi   di   accordi   con   enti
          tecnico-scientifici e  agenzie,  pubblici  e  privati.  Gli
          stessi programmi e progetti hanno come obiettivo: 
                  a)  la  piena  attuazione  del   presente   decreto
          attraverso nuove e incisive forme di comunicazione  rivolte
          ai cittadini e agli operatori del  settore  tecnico  e  del
          mercato immobiliare; 
                  b) la sensibilizzazione degli utenti finali e della
          scuola con particolare attenzione alla presa  di  coscienza
          che porti a modifiche dei comportamenti dei cittadini anche
          attraverso  la  diffusione  di  indicatori  che   esprimono
          l'impatto energetico e ambientale a livello  individuale  e
          collettivo. Tra  questi  indicatori,  per  immediatezza  ed
          elevato  contenuto  comunicativo,  si  segnala   l'impronta
          ecologica; 
                  c) l'aggiornamento del circuito professionale e  la
          formazione  di  nuovi  operatori  per  lo  sviluppo  e   la
          qualificazione di servizi, anche innovativi, nelle  diverse
          fasi  del  processo  edilizio  con  particolare  attenzione
          all'efficienza   energetica   e   alla   installazione    e
          manutenzione   degli   impianti   di   climatizzazione    e
          illuminazione; 
                  d)  la  formazione   di   esperti   qualificati   e
          indipendenti a cui affidare il sistema degli accertamenti e
          delle ispezioni edili ed impiantistiche. 
                3. abrogato. 
                4. Le attivita' per il raggiungimento degli obiettivi
          di cui al comma 2, lettere c) e d) competono alle regioni e
          alle province autonome di Trento  e  Bolzano,  che  possono
          provvedervi nell'ambito delle risorse umane, finanziarie  e
          strumentali disponibili a legislazione vigente.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  11  del  citato
          decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192: 
                «Art.  11  (Norme  transitorie).  -  1.  Nelle   more
          dell'aggiornamento  delle  specifiche  norme   europee   di
          riferimento per l'attuazione della direttiva 2010/31/UE, le
          metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche  degli
          edifici, di cui all'articolo 3, comma 1,  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  2  aprile   2009,   n.   59,
          predisposte in conformita' alle norme EN a  supporto  delle
          direttive 2002/91/CE e 2010/31/UE, sono quelle  di  seguito
          elencate: 
                  a)   raccomandazione   CTI   14/2013   "Prestazioni
          energetiche degli  edifici  -  Determinazione  dell'energia
          primaria  e  della  prestazione  energetica   EP   per   la
          classificazione dell'edificio", o normativa UNI equivalente
          e successive norme tecniche che ne conseguono; 
                  b) UNI/TS 11300 - 1 Prestazioni  energetiche  degli
          edifici - Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia
          termica  dell'edificio  per  la  climatizzazione  estiva  e
          invernale; 
                  c) UNI/TS 11300 - 2 Prestazioni  energetiche  degli
          edifici - Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia
          primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale,
          per la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione
          e l'illuminazione; 
                  d) UNI/TS 11300 - 3 Prestazioni  energetiche  degli
          edifici - Parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia
          primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva; 
                  e) UNI/TS 11300 - 4 Prestazioni  energetiche  degli
          edifici - Parte 4: Utilizzo di  energie  rinnovabili  e  di
          altri metodi di generazione per riscaldamento di ambienti e
          preparazione acqua calda sanitaria; 
                  e-bis) UNI EN 15193 - Prestazione energetica  degli
          edifici - Requisiti energetici per illuminazione.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  decreto
          legislativo  4  luglio  2014,  n.  102  (Attuazione   della
          direttiva  2012/27/UE   sull'efficienza   energetica,   che
          modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga  le
          direttive  2004/8/CE  e   2006/32/CE),   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2014, n. 165, come  modificato
          dal presente decreto: 
                «Art. 4 (Promozione dell'efficienza energetica  negli
          edifici). - 1. abrogato. 
                2. abrogato. 
                3. abrogato. 
                4. Per  garantire  un  coordinamento  ottimale  degli
          interventi e delle misure per l'efficienza energetica anche
          degli edifici della pubblica amministrazione e'  istituita,
          avvalendosi delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          gia'  esistenti,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  il
          bilancio dello Stato, una cabina  di  regia,  composta  dal
          Ministero dello sviluppo economico, che la presiede, e  dal
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare.  La  cabina  di  regia  assicura  in  particolare  il
          coordinamento delle politiche e degli  interventi  attivati
          attraverso il Fondo di cui all'articolo 15 e attraverso  il
          Fondo di cui all'articolo 1, comma  1110,  della  legge  27
          dicembre 2006, n.  296.  Con  decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo economico e del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela  del  territorio  e  del  mare   e'   stabilito   il
          funzionamento della cabina di regia, tenuto conto di quanto
          previsto ai commi 1 e 2. Ai  componenti  della  cabina  non
          spetta alcun  compenso  comunque  denominato  ne'  rimborso
          spese, e all'attuazione del presente comma si provvede  con
          le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri  per  il
          bilancio dello Stato.». 
              - Il testo dell'articolo 28 della legge 9 gennaio 1991,
          n.  10  (Norme  per  l'attuazione  del   Piano   energetico
          nazionale in materia  di  uso  razionale  dell'energia,  di
          risparmio energetico e di sviluppo delle fonti  rinnovabili
          di energia), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio
          1991, n. 13, cosi' recita: 
                «Art. 10 (Contributi per il contenimento dei  consumi
          energetici   nei   settori   industriale,   artigianale   e
          terziario). - 1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui
          all'art. 1 nei settori industriale, artigianale e terziario
          e nella movimentazione dei prodotti possono essere concessi
          contributi in conto capitale fino al  30  per  cento  della
          spesa ammissibile preventivata, per realizzare o modificare
          impianti fissi, sistemi o componenti, nonche' mezzi per  il
          trasporto fluviale di merci. 
                2. Possono essere  ammessi  a  contributo  interventi
          riguardanti impianti con  potenza  fino  a  dieci  megawatt
          termici o fino a tre megawatt elettrici relativi ai servizi
          generali e/o al ciclo produttivo che  conseguano  risparmio
          di energia attraverso l'utilizzo di  fonti  rinnovabili  di
          energia  e/o  un  migliore   rendimento   di   macchine   e
          apparecchiature e/o  la  sostituzione  di  idrocarburi  con
          altri combustibili." 
              - Per il  testo  dell'articolo  4  del  citato  decreto
          legislativo 19 agosto 2005, n.  192,  come  modificato  dal
          presente decreto, si veda nelle note all'articolo 6. 
              -  Per  i  riferimenti  normativi   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74  si  veda
          nelle note alla premesse.