Art. 16 
 
                         Criteri e modalita' 
                       di accesso ai benefici 
 
  1. Gli orfani dei crimini domestici e gli orfani di  madri  vittime
dei delitti di cui all'articolo 1, comma 279, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, possono presentare domanda di accesso al Fondo. 
  2. Le domande sono  presentate  alla  Prefettura-UTG  di  residenza
dell'orfano, che le trasmette al  Commissario  per  il  coordinamento
delle iniziative di solidarieta' per le vittime dei reati  di  stampo
mafioso e dei reati intenzionali violenti. L'istanza e' sottoscritta,
in  caso  di  soggetti   minorenni,   dal   genitore   esercente   la
responsabilita' genitoriale, se  non  dichiarato  decaduto  ai  sensi
dell'articolo 330 del  codice  civile  ovvero  dal  tutore  ai  sensi
dell'articolo 346 del codice civile  ovvero  da  enti  di  assistenza
nominati dal giudice tutelare ai sensi dell'articolo 354  del  codice
civile. Essa deve contenere  la  dichiarazione,  resa  ai  sensi  del
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che il richiedente l'elargizione  e'
orfano per crimini domestici ai sensi dell'articolo  2  del  presente
regolamento. 
  3. Le domande sono presentate a ristoro  delle  spese  documentate,
sostenute a titolo di compartecipazione alla spesa per le prestazioni
mediche e di  assistenza  materiale  e  psicologica,  indicate  nella
tabella A)  dell'allegato  I  del  presente  regolamento,  nonche'  a
ristoro delle spese documentate, sostenute  per  le  prestazioni  non
rientranti nei livelli essenziali di assistenza di cui  alla  tabella
B) del medesimo allegato. 
  4. Qualora le risorse disponibili  non  risultino  sufficienti  per
tutti gli aventi diritto, l'importo dei singoli benefici  e'  ridotto
proporzionalmente  nella  misura  occorrente  al  soddisfacimento  di
coloro che abbiano prodotto istanza. 
  5. Sulle domande presentate provvede il Commissario previa delibera
del Comitato. 
 
          Note all'art. 16: 
 
              - Il testo del comma 279 dell'art. 1 della citata legge
          27 dicembre 2017, n. 205,  e'  riportato  nelle  Note  alle
          premesse. 
              - Il testo degli articoli 330, 346  e  354  del  codice
          civile e' riportato nelle Note all'art. 7. 
              - Il riferimento al testo del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  e'  riportato
          nelle Note all'art. 7.