Art. 16 Criteri e modalita' di accesso ai benefici 1. Gli orfani dei crimini domestici e gli orfani di madri vittime dei delitti di cui all'articolo 1, comma 279, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono presentare domanda di accesso al Fondo. 2. Le domande sono presentate alla Prefettura-UTG di residenza dell'orfano, che le trasmette al Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarieta' per le vittime dei reati di stampo mafioso e dei reati intenzionali violenti. L'istanza e' sottoscritta, in caso di soggetti minorenni, dal genitore esercente la responsabilita' genitoriale, se non dichiarato decaduto ai sensi dell'articolo 330 del codice civile ovvero dal tutore ai sensi dell'articolo 346 del codice civile ovvero da enti di assistenza nominati dal giudice tutelare ai sensi dell'articolo 354 del codice civile. Essa deve contenere la dichiarazione, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che il richiedente l'elargizione e' orfano per crimini domestici ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento. 3. Le domande sono presentate a ristoro delle spese documentate, sostenute a titolo di compartecipazione alla spesa per le prestazioni mediche e di assistenza materiale e psicologica, indicate nella tabella A) dell'allegato I del presente regolamento, nonche' a ristoro delle spese documentate, sostenute per le prestazioni non rientranti nei livelli essenziali di assistenza di cui alla tabella B) del medesimo allegato. 4. Qualora le risorse disponibili non risultino sufficienti per tutti gli aventi diritto, l'importo dei singoli benefici e' ridotto proporzionalmente nella misura occorrente al soddisfacimento di coloro che abbiano prodotto istanza. 5. Sulle domande presentate provvede il Commissario previa delibera del Comitato.
Note all'art. 16: - Il testo del comma 279 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' riportato nelle Note alle premesse. - Il testo degli articoli 330, 346 e 354 del codice civile e' riportato nelle Note all'art. 7. - Il riferimento al testo del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' riportato nelle Note all'art. 7.