Art. 17
Stabilita' finanziaria degli enti locali
1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza
sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, il
termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, primo periodo, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' fissato al 30
settembre 2020 qualora il termine di novanta giorni scada
antecedentemente alla predetta data. Sono rimessi in termini i Comuni
per i quali il termine di novanta giorni e' scaduto alla data del 30
giugno 2020, per effetto del rinvio operato ai sensi dell'articolo
107, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero e' scaduto
fra il 30 giugno 2020 e la data di entrata in vigore del presente
decreto.
2. Nei casi di cui al comma 7 dell'articolo 243-quater del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'applicazione dell'articolo 6,
comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, e' sospesa
fino al 30 giugno 2021, qualora l'ente locale abbia presentato, in
data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020, un
piano di riequilibrio riformulato o rimodulato, ancorche' in corso di
approvazione a norma delle leggi vigenti in materia.
3. Il comma 7 dell'articolo 243-quater del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, trova applicazione, limitatamente
all'accertamento da parte della competente sezione regionale della
Corte dei conti del grave e reiterato mancato rispetto degli
obiettivi intermedi fissati dal piano, a decorrere dal 2019 o dal
2020, avendo quale riferimento il piano eventualmente riformulato o
rimodulato, deliberato dall'ente locale in data successiva al 31
dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020. Gli eventuali procedimenti
in corso, unitamente all'efficacia degli eventuali provvedimenti gia'
adottati, sono sospesi fino all'approvazione o al diniego della
rimodulazione o riformulazione deliberata dall'ente locale.
4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 850 e' abrogato;
b) al comma 889, l'ultimo periodo e' soppresso.