Art. 17 
 
              Stabilita' finanziaria degli enti locali 
 
  1. In considerazione della situazione  straordinaria  di  emergenza
sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia  da  COVID-19,  il
termine di cui all'articolo 243-bis,  comma  5,  primo  periodo,  del
decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  e'  fissato  al  30
settembre  2020  qualora  il  termine   di   novanta   giorni   scada
antecedentemente alla predetta data. Sono rimessi in termini i Comuni
per i quali il termine di novanta giorni e' scaduto alla data del  30
giugno 2020, per effetto del rinvio operato  ai  sensi  dell'articolo
107, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero  e'  scaduto
fra il 30 giugno 2020 e la data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  2. Nei casi di cui al comma 7 dell'articolo 243-quater del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'applicazione  dell'articolo  6,
comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, e' sospesa
fino al 30 giugno 2021, qualora l'ente locale  abbia  presentato,  in
data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al  31  gennaio  2020,  un
piano di riequilibrio riformulato o rimodulato, ancorche' in corso di
approvazione a norma delle leggi vigenti in materia. 
  3. Il comma 7 dell'articolo 243-quater del decreto  legislativo  18
agosto   2000,   n.   267,    trova    applicazione,    limitatamente
all'accertamento da parte della competente  sezione  regionale  della
Corte  dei  conti  del  grave  e  reiterato  mancato  rispetto  degli
obiettivi intermedi fissati dal piano, a decorrere  dal  2019  o  dal
2020, avendo quale riferimento il piano eventualmente  riformulato  o
rimodulato, deliberato dall'ente locale  in  data  successiva  al  31
dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020. Gli  eventuali  procedimenti
in corso, unitamente all'efficacia degli eventuali provvedimenti gia'
adottati, sono sospesi  fino  all'approvazione  o  al  diniego  della
rimodulazione o riformulazione deliberata dall'ente locale. 
  4. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 850 e' abrogato; 
    b) al comma 889, l'ultimo periodo e' soppresso.