Art. 10 
 
Piano nazionale d'azione per  il  radon  (direttiva  59/2013/EURATOM,
                   articolo 103 e allegato XVIII) 
 
  1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore  del  presente
decreto, con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su
proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare e della salute, di concerto con i  Ministri  dello  sviluppo
economico,  del  lavoro   e   delle   politiche   sociali   e   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,   d'intesa   con   la   Conferenza
Stato-Regioni, sentito  l'ISIN  e  l'Istituto  superiore  di  sanita'
(ISS),  e'  adottato  il  Piano  nazionale  d'azione  per  il  radon,
concernente i rischi  di  lungo  termine  dovuti  all'esposizione  al
radon. 
  2. Il  Piano  si  basa  sul  principio  di  ottimizzazione  di  cui
all'articolo  1,  comma  3,  del   presente   decreto   e   individua
conformemente a quanto previsto all'allegato III: 
    a) le strategie, i criteri  e  le  modalita'  di  intervento  per
prevenire e ridurre i rischi di lungo termine dovuti  all'esposizione
al radon nelle abitazioni, negli edifici pubblici  e  nei  luoghi  di
lavoro, anche di nuova costruzione, per qualsiasi fonte di radon, sia
essa il suolo, i materiali da costruzione o l'acqua; 
    b) i criteri per la classificazione delle zone in cui si  prevede
che la concentrazione di radon come media annua superi il livello  di
riferimento nazionale in un numero significativo di edifici; 
    c) le regole tecniche e i criteri di realizzazione di misure  per
prevenire l'ingresso del radon negli  edifici  di  nuova  costruzione
nonche' degli interventi di ristrutturazione su edifici esistenti che
coinvolgono l'attacco a terra, inclusi quelli di cui all'articolo  3,
comma 1, lettere b),  c)  e  d)  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; 
    d) gli indicatori di efficacia delle azioni pianificate. 
  3. Entro ventiquattro mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del
Piano nazionale d'azione per  il  radon  le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano, adeguano i rispettivi ordinamenti  alle
indicazioni del Piano. 
  4. Il Piano  di  cui  al  comma  1  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana  ed  e'  aggiornato  con  cadenza
almeno decennale. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Il testo dell'articolo 3, comma 1, lettere b),  c)  e
          d) del decreto del Presidente  della  Repubblica  6  giugno
          2001,  n.  380,  recante  Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo  A),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  20  ottobre  2001,  n.
          245, S.O., cosi' recita: 
              «Articolo 3 (L) Definizioni  degli  interventi  edilizi
          (legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31) .  1.  Ai  fini  del
          presente testo unico si intendono per: 
              b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere
          e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire  parti
          anche strutturali degli edifici, nonche' per realizzare  ed
          integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre
          che non alterino la volumetria complessiva degli edifici  e
          non comportino mutamenti urbanisticamente  rilevanti  delle
          destinazioni  d'uso  implicanti   incremento   del   carico
          urbanistico. Nell'ambito degli interventi  di  manutenzione
          straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti  nel
          frazionamento o accorpamento delle unita'  immobiliari  con
          esecuzione di opere  anche  se  comportanti  la  variazione
          delle superfici delle singole  unita'  immobiliari  nonche'
          del  carico  urbanistico  purche'  non  sia  modificata  la
          volumetria  complessiva  degli  edifici   e   si   mantenga
          l'originaria  destinazione  di   uso.   Nell'ambito   degli
          interventi  di  manutenzione  straordinaria  sono  comprese
          anche   le   modifiche   ai   prospetti    degli    edifici
          legittimamente  realizzati  necessarie  per   mantenere   o
          acquisire l'agibilita' dell'edificio ovvero  per  l'accesso
          allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico
          dell'edificio, purche' l'intervento risulti  conforme  alla
          vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non  abbia  ad
          oggetto immobili sottoposti a tutela ai  sensi  del  Codice
          dei beni culturali  e  del  paesaggio  di  cui  al  decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
              c)   "interventi   di   restauro   e   di   risanamento
          conservativo", gli interventi edilizi rivolti a  conservare
          l'organismo edilizio  e  ad  assicurarne  la  funzionalita'
          mediante un insieme sistematico di opere che, nel  rispetto
          degli   elementi   tipologici,   formali   e    strutturali
          dell'organismo stesso, ne  consentano  anche  il  mutamento
          delle  destinazioni  d'uso  purche'   con   tali   elementi
          compatibili,  nonche'  conformi  a  quelle  previste  dallo
          strumento  urbanistico  generale  e  dai   relativi   piani
          attuativi. Tali interventi comprendono  il  consolidamento,
          il ripristino  e  il  rinnovo  degli  elementi  costitutivi
          dell'edificio, l'inserimento  degli  elementi  accessori  e
          degli   impianti   richiesti   dalle   esigenze   dell'uso,
          l'eliminazione  degli   elementi   estranei   all'organismo
          edilizio; 
              d)  "interventi  di  ristrutturazione  edilizia",   gli
          interventi rivolti  a  trasformare  gli  organismi  edilizi
          mediante  un  insieme  sistematico  di  opere  che  possono
          portare ad un  organismo  edilizio  in  tutto  o  in  parte
          diverso dal  precedente.  Tali  interventi  comprendono  il
          ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
          dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e  l'inserimento
          di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi
          di ristrutturazione edilizia sono ricompresi  altresi'  gli
          interventi  di  demolizione  e  ricostruzione  di   edifici
          esistenti  con  diversa   sagoma,   prospetti,   sedime   e
          caratteristiche planivolumetriche  e  tipologiche,  con  le
          innovazioni necessarie  per  l'adeguamento  alla  normativa
          antisismica,    per    l'applicazione    della    normativa
          sull'accessibilita',   per   l'istallazione   di   impianti
          tecnologici    e    per    l'efficientamento    energetico.
          L'intervento  puo'  prevedere  altresi',  nei   soli   casi
          espressamente previsti dalla legislazione vigente  o  dagli
          strumenti urbanistici comunali,  incrementi  di  volumetria
          anche per promuovere interventi  di  rigenerazione  urbana.
          Costituiscono   inoltre   ristrutturazione   edilizia   gli
          interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi,
          eventualmente  crollati  o  demoliti,  attraverso  la  loro
          ricostruzione,  purche'   sia   possibile   accertarne   la
          preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento
          agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del  Codice  dei
          beni  culturali  e  del  paesaggio  di   cui   al   decreto
          legislativo 22  gennaio  2004,  n.  42,  nonche'  a  quelli
          ubicati  nelle  zone  omogenee   A,   gli   interventi   di
          demolizione e ricostruzione e gli interventi di  ripristino
          di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi  di
          ristrutturazione  edilizia  soltanto  ove  siano  mantenuti
          sagoma,     prospetti,     sedime     e     caratteristiche
          planivolumetriche e tipologiche dell'edificio  preesistente
          e non siano previsti incrementi di volumetria.».