Art. 11 
 
Individuazione delle  aree  prioritarie  (direttiva  59/2013/EURATOM,
  articolo 103, commi 1 e 2 e Allegato XVIII; decreto legislativo  17
  marzo 1995, n. 230, articolo 10-sexies). 
 
  1. Le Regioni e le Province autonome di  Trento  e  Bolzano,  entro
ventiquattro  mesi  dall'entrata  in  vigore   del   Piano   di   cui
all'articolo 10, sulla base delle indicazioni e dei  criteri  tecnici
ivi contenuti: 
    a) individuano le aree in cui  si  stima  che  la  concentrazione
media annua di attivita' di  radon  in  aria  superi  il  livello  di
riferimento in un numero significativo di edifici; 
    b)  definiscono  le  priorita'  d'intervento  per   i   programmi
specifici di misurazione al  fine  della  riduzione  dei  livelli  di
concentrazione al di sotto dei livelli di riferimento e ne  prevedono
le modalita' attuative e i tempi di realizzazione. 
  2. L'elenco delle aree di cui al comma 1, lettera a), e' pubblicato
da ciascuna regione e provincia  autonoma  sulla  Gazzetta  Ufficiale
della  Repubblica  italiana  ed  e'  aggiornato  ogni  volta  che  il
risultato di nuove indagini o  una  modifica  dei  criteri  lo  renda
necessario. 
  3. Fino al termine di  cui  al  comma  1,  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano, sulla base di metodologie  documentate,
effettuano le misurazioni di radon, acquisiscono i  relativi  dati  e
individuano  le  aree  prioritarie  nelle  quali   la   stima   della
percentuale di edifici che supera il livello di 300 Bq m-3 e' pari o 
superiore al 15 per cento, procedendo alla pubblicazione  dell'elenco
con le modalita' di cui al comma 2. La percentuale degli  edifici  e'
determinata con indagini o misure di radon effettuate  o  riferite  o
normalizzate al piano terra.