Art. 12 
 
Livelli di riferimento radon (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo  7,
  articolo 54, comma 1, 74, comma 1;  decreto  legislativo  17  marzo
  1995, n. 230, allegato I-bis, punto 4 lettera a)). 
 
  1. I livelli massimi di riferimento per le abitazioni e i luoghi di
lavoro,  espressi  in   termini   di   valore   medio   annuo   della
concentrazione di  attivita'  di  radon  in  aria,  sono  di  seguito
indicati: 
    a) 300 Bq  m-3  in  termini  di  concentrazione  media  annua  di
attivita' di radon in aria per le abitazioni esistenti; 
    b) 200 Bq  m-3  in  termini  di  concentrazione  media  annua  di
attivita' di radon in  aria  per  abitazioni  costruite  dopo  il  31
dicembre 2024; 
    c) 300 Bq  m-3  in  termini  di  concentrazione  media  annua  di
attivita' di radon in aria per i luoghi di lavoro; 
    d) il livello di riferimento di cui all'articolo 17, comma 4,  e'
fissato in 6 mSv in termini di dose efficace annua. 
  2. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare e della salute, di concerto con i  Ministri  dello  sviluppo
economico,  del  lavoro   e   delle   politiche   sociali   e   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,   d'intesa   con   la   Conferenza
Stato-Regioni, sentito  l'ISIN  e  l'Istituto  superiore  di  sanita'
possono essere individuati livelli di riferimento inferiori a  quelli
di cui al comma 1, anche differenziati in relazione  ai  diversi  usi
degli edifici, sulla base  delle  determinazioni  del  Piano  di  cui
all'articolo  10  e  dell'evoluzione  degli  orientamenti  europei  e
internazionali.