Art. 12 Livelli di riferimento radon (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 7, articolo 54, comma 1, 74, comma 1; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, allegato I-bis, punto 4 lettera a)). 1. I livelli massimi di riferimento per le abitazioni e i luoghi di lavoro, espressi in termini di valore medio annuo della concentrazione di attivita' di radon in aria, sono di seguito indicati: a) 300 Bq m-3 in termini di concentrazione media annua di attivita' di radon in aria per le abitazioni esistenti; b) 200 Bq m-3 in termini di concentrazione media annua di attivita' di radon in aria per abitazioni costruite dopo il 31 dicembre 2024; c) 300 Bq m-3 in termini di concentrazione media annua di attivita' di radon in aria per i luoghi di lavoro; d) il livello di riferimento di cui all'articolo 17, comma 4, e' fissato in 6 mSv in termini di dose efficace annua. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentito l'ISIN e l'Istituto superiore di sanita' possono essere individuati livelli di riferimento inferiori a quelli di cui al comma 1, anche differenziati in relazione ai diversi usi degli edifici, sulla base delle determinazioni del Piano di cui all'articolo 10 e dell'evoluzione degli orientamenti europei e internazionali.