Art. 13 Registrazione dati radon (direttiva 59/2013/EURATOM, allegato XVIII, punti nn.1, 2 e 3; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 104). 1. Nell'ambito della banca dati della rete nazionale di sorveglianza della radioattivita' ambientale di cui all'articolo 152, e' istituita una sezione nella quale sono inseriti oltre ai dati e alle informazioni sulla radioattivita' ambientale, anche i dati sulla concentrazione di radon, relativi alle abitazioni e ai luoghi di lavoro nonche' informazioni sulle misure di risanamento adottate. L' accesso ai dati, per le rispettive finalita' istituzionali, e' assicurato dall'ISIN alle Amministrazioni e agli enti dello Stato che ne facciano richiesta nonche' all'ISS, presso il quale opera l'Archivio nazionale radon (ANR), per i programmi di valutazione, prevenzione e riduzione del rischio di insorgenza delle patologie conseguenti all'esposizione al radon. 2. Le Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (ARPA/APPA), le Aziende sanitarie locali (ASL) e i servizi di dosimetria riconosciuti trasmettono i dati e le informazioni in loro possesso sulla concentrazione media annua di attivita' di radon in aria nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro all'apposita sezione della banca dati della rete nazionale di sorveglianza di cui al comma 1. 3. I contenuti e il formato dei dati e delle informazioni di cui al comma 2 nonche' l'interconnessione tra le due banche dati di cui al comma 1, necessaria per garantire il reciproco scambio di dati e informazioni sulla concentrazione di radon e le altre informazioni necessarie per la valutazione di efficacia, sono definiti in accordo tra ISIN e ISS con specifico protocollo tecnico.