Art. 13 
 
Registrazione dati radon (direttiva 59/2013/EURATOM, allegato  XVIII,
  punti nn.1, 2 e 3; decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  230,
  articolo 104). 
 
  1.  Nell'ambito  della  banca  dati   della   rete   nazionale   di
sorveglianza della radioattivita' ambientale di cui all'articolo 152,
e' istituita una sezione nella quale sono inseriti oltre  ai  dati  e
alle informazioni sulla radioattivita' ambientale, anche i dati sulla
concentrazione di radon, relativi alle  abitazioni  e  ai  luoghi  di
lavoro nonche' informazioni sulle misure di risanamento adottate.  L'
accesso ai  dati,  per  le  rispettive  finalita'  istituzionali,  e'
assicurato dall'ISIN alle Amministrazioni e agli enti dello Stato che
ne  facciano  richiesta  nonche'  all'ISS,  presso  il  quale   opera
l'Archivio nazionale radon (ANR), per  i  programmi  di  valutazione,
prevenzione e riduzione del rischio  di  insorgenza  delle  patologie
conseguenti all'esposizione al radon. 
  2.  Le  Agenzie  regionali  e   provinciali   per   la   protezione
dell'ambiente (ARPA/APPA), le Aziende  sanitarie  locali  (ASL)  e  i
servizi  di  dosimetria  riconosciuti  trasmettono  i   dati   e   le
informazioni in loro possesso sulla  concentrazione  media  annua  di
attivita' di radon in aria nelle abitazioni e nei  luoghi  di  lavoro
all'apposita  sezione  della  banca  dati  della  rete  nazionale  di
sorveglianza di cui al comma 1. 
  3. I contenuti e il formato dei dati e delle informazioni di cui al
comma 2 nonche' l'interconnessione tra le due banche dati di  cui  al
comma 1, necessaria per garantire il  reciproco  scambio  di  dati  e
informazioni sulla concentrazione di radon e  le  altre  informazioni
necessarie per la valutazione di efficacia, sono definiti in  accordo
tra ISIN e ISS con specifico protocollo tecnico.