Art. 14 
 
Informazione   e    campagne    di    sensibilizzazione    (direttiva
59/2013/EURATOM, articolo 74, comma 3 e allegato XVIII). 
 
  1. I Ministeri della salute e del lavoro e delle politiche sociali,
l'ISIN, l'ISS e l'Istituto nazionale per l'assicurazione  contro  gli
infortuni sul lavoro (INAIL), le Regioni e le  Province  autonome  di
Trento e Bolzano rendono  disponibili  le  informazioni  sui  livelli
effettivi di esposizione al radon in ambienti chiusi, sui rischi  che
derivano per la salute dalle esposizioni al radon in ambienti chiusi,
anche associati al consumo di tabacco, nonche' quelle sull'importanza
di  effettuare  misurazioni  della  concentrazione  media  annua   di
attivita' di radon e sui mezzi tecnici disponibili  per  produrne  la
riduzione. 
  2. Le amministrazioni statali, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano promuovono campagne di informazione  riguardanti  la
misurazione della concentrazione media annua di attivita' di radon  e
i mezzi tecnici disponibili per ridurne la concentrazione, sulla base
delle indicazioni del Piano nazionale d'azione per il radon. 
  3.  L'ISS   conduce   specifici   programmi,   studi   e   ricerche
epidemiologiche,  inclusa  la  valutazione  dell'impatto   sanitario,
promossi dal Ministero della salute, sugli effetti dell'esposizione a
concentrazioni di  radon  sulla  salute  umana,  anche  acquisendo  i
relativi dati dagli organi del SSN.