Art. 15 
 
Esperti  in  interventi  di  risanamento  radon  (direttiva  2013/59/
                      EURATOM, allegato XVIII) 
 
  1. Gli esperti in interventi di risanamento radon devono essere  in
possesso  delle  abilitazioni  e  dei  requisiti  formativi  di   cui
all'Allegato II. 
  2. Le misure correttive per la riduzione  della  concentrazione  di
radon negli edifici sono  effettuate  sulla  base  delle  indicazioni
tecniche degli esperti in intervento di risanamento radon, sulla base
dei  contenuti  del  Piano   di   cui   all'articolo   10   e,   fino
all'approvazione  del  Piano,  sulla  base  di  indicazioni  tecniche
internazionali.