Art. 32 Misure per l'edilizia scolastica, per i patti di comunita' e per l'adeguamento dell'attivita' didattica per l'anno scolastico 2020-2021 1. Il fondo di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' incrementato di 400 milioni di euro nell'anno 2020 e di 600 milioni di euro nell'anno 2021. Il predetto incremento e' destinato alle finalita' di cui ai commi 2 e 3, delle quali costituisce limite di spesa. 2. Quota parte dell'incremento di cui al comma 1, pari a 32 milioni di euro nell'anno 2020 e a 48 milioni di euro nell'anno 2021, e' destinata: a) al trasferimento di risorse agli enti titolari delle competenze relative all'edilizia scolastica ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23 ai fini dell'acquisizione in affitto o con le altre modalita' previste dalla legislazione vigente, inclusi l'acquisto, il leasing o il noleggio di strutture temporanee, di ulteriori spazi da destinare all'attivita' didattica nell'anno scolastico 2020/2021, nonche' delle spese derivanti dalla conduzione di tali spazi e del loro adattamento alle esigenze didattiche; b) alla assegnazione di risorse agli uffici scolastici regionali per il sostegno finanziario ai patti di comunita'. Per la predetta finalita', nel corso dell'anno scolastico 2020/2021, le istituzioni scolastiche stipulano accordi con gli enti locali contestualmente a specifici patti di comunita', di collaborazione, anche con le istituzioni culturali, sportive e del terzo settore, o ai piani di zona, opportunamente integrati, di cui all'articolo 19 della legge 8 novembre 2000, n. 328, al fine di ampliare la permanenza a scuola degli allievi, alternando attivita' didattica ad attivita' ludico-ricreativa, di approfondimento culturale, artistico, coreutico, musicale e motorio-sportivo, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 7, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 3. Quota parte dell'incremento di cui al comma 1, pari a 368 milioni di euro nell'anno 2020 e a 552 milioni di euro nell'anno 2021, e' destinata: a) al potenziamento delle misure previste all'articolo 231-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, consentendo la sostituzione del personale cosi' assunto dal primo giorno di assenza fermo restando il rispetto della normativa vigente ed il prioritario ricorso al personale a qualunque titolo in servizio presso l'istituzione scolastica e in possesso di abilitazione o di titolo di studio idoneo. Il 10 per cento delle risorse che incrementano il fondo di cui di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per l'attivazione dei contratti temporanei a tempo determinato del personale scolastico, e' resa indisponibile per essere utilizzata per la copertura delle sostituzioni; b) nel limite delle risorse a cio' destinate ai sensi del comma 5, all'autorizzazione allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario rese nei mesi di agosto e settembre 2020 dal personale degli ambiti territoriali del Ministero dell'istruzione impegnato nelle operazioni di avvio dell'anno scolastico 2020/2021 e all'incremento del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'articolo 40 del CCNL comparto istruzione e ricerca del 19 aprile 2018, anche per remunerare lo svolgimento di prestazioni aggiuntive rese dal personale delle istituzioni scolastiche nei limiti predefiniti. 4. Al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 e per le finalita' di cui all'articolo 231-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e del presente articolo, per l'anno scolastico 2020/2021 al personale scolastico e al personale coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi, non si applicano le modalita' di lavoro agile di cui all'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. 5. Con il decreto di cui all'articolo 235 del citato decreto-legge si determinano le modalita' e la misura del riparto delle risorse di cui ai commi 2 e 3 tra le finalita' ivi indicate. 6. Il termine del 30 settembre 2020 di cui all'articolo 1, comma 147, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' prorogato al 30 settembre 2021 limitatamente alle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni. 7. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 400 milioni di euro nel 2020 e di 600 milioni di euro nel 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.