Art. 33 Misure urgenti per la continuita' delle attivita' del sistema della formazione superiore 1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 100, comma 2, il secondo periodo e' soppresso; b) all'articolo 101: 1) al comma 2, le parole «Nel periodo di sospensione della frequenza delle attivita' didattiche disposta ai sensi degli articoli 1 e 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, nonche' degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19» sono soppresse; 2) al comma 4, le parole «Nel periodo di sospensione di cui al comma 1» sono soppresse. 2. Limitatamente all'anno accademico 2020/2021, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le universita', per gli interventi di rispettiva competenza, possono rimodulare, nei limiti delle risorse disponibili, l'entita' delle borse di studio destinate agli studenti fuori sede e, in deroga all'articolo 4, comma 8, lettera c), del decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001, considerare come fuori sede lo studente residente in un luogo distante dalla sede del corso frequentato e che per tale motivo prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti, anche per un periodo inferiore a dieci mesi, purche' non inferiore a quattro mesi. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione, ove possibile, anche per l'anno accademico 2019/2020.».