Art. 33 
 
Misure urgenti per la continuita' delle attivita' del  sistema  della
                        formazione superiore 
 
  1.  Al  decreto-legge  17  marzo  2020,   n.18,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 100, comma 2, il secondo periodo e' soppresso; 
    b) all'articolo 101: 
      1) al comma 2, le parole  «Nel  periodo  di  sospensione  della
frequenza delle attivita' didattiche disposta ai sensi degli articoli
1 e 3 del decreto-legge 23  febbraio  2020,  n.  6,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  5  marzo  2020,  n.  13,  nonche'  degli
articoli 1  e  2  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19»  sono
soppresse; 
      2) al comma 4, le parole «Nel periodo di sospensione di cui  al
comma 1» sono soppresse. 
  2. Limitatamente all'anno  accademico  2020/2021,  le  regioni,  le
province autonome di Trento e  Bolzano  e  le  universita',  per  gli
interventi di rispettiva competenza, possono rimodulare,  nei  limiti
delle risorse disponibili, l'entita' delle borse di studio  destinate
agli studenti fuori sede  e,  in  deroga  all'articolo  4,  comma  8,
lettera c), del decreto del Presidente del consiglio dei ministri del
9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  172  del  26
luglio 2001, considerare come fuori sede lo studente residente in  un
luogo distante dalla sede del corso frequentato e che per tale motivo
prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando
le strutture residenziali pubbliche o  altri  alloggi  di  privati  o
enti, anche per un  periodo  inferiore  a  dieci  mesi,  purche'  non
inferiore a quattro mesi. Le disposizioni di cui  al  presente  comma
trovano applicazione, ove  possibile,  anche  per  l'anno  accademico
2019/2020.».