Art. 34 
 
            Rifinanziamento del Commissario Straordinario 
 
  1. Il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo  44  del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.  1,  e'  incrementato  di  580
milioni di euro per l'anno 2020 e di 300 milioni di euro  per  l'anno
2021, da destinare alle attivita' di cui all'articolo 8, comma 8, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n.  76,  ivi  incluse  quelle  connesse
all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, nonche' per le attivita' di
cui  all'articolo  122  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Una
quota delle predette risorse pari a 80 milioni per l'anno 2020 e  300
milioni per l'anno 2021  e'  destinata  alla  ricerca  e  sviluppo  e
all'acquisto di vaccini e anticorpi monoclonali prodotti da industrie
del settore, anche attraverso l'acquisizione di quote di  capitale  a
condizioni di mercato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello
sviluppo  economico,  su  proposta  del  Commissario   straordinario,
nominato ai sensi dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo  2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.
27, sono individuati e disciplinati gli interventi di acquisizione di
quote di capitale di cui al precedente periodo. Al relativo onere  si
provvede ai sensi dell'articolo 114.