Art. 35 
 
        Disposizioni concernenti l'operazione «Strade sicure» 
 
  1. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle
Forze armate, dello svolgimento  dei  maggiori  compiti  connessi  al
contenimento della diffusione del COVID-19,  l'incremento  delle  753
unita'  di  personale  di  cui  all'articolo   22,   comma   1,   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' ulteriormente prorogato fino al
15 ottobre 2020. 
  2. Allo scopo di soddisfare le esigenze  di  cui  al  comma  1,  e'
autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore  spesa  complessiva  di  euro
12.610.836, di cui euro 7.677.826 per il pagamento delle  prestazioni
di lavoro  straordinario  ed  euro  4.933.010  per  gli  altri  oneri
connessi all'impiego del personale. 
  3. Alla copertura degli  oneri  di  cui  al  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 114.