Art. 36 Misure concernenti il personale civile operante nei reparti del Genio campale dell'Aeronautica militare 1. Il Ministero della difesa e' autorizzato, per l'anno 2020, e nel limite massimo di 145 unita', ad avviare procedure straordinarie di stabilizzazione del personale di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato almeno tre anni, anche non continuativi, di esperienza lavorativa, presso i reparti Genio campale dell'Aeronautica militare, e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. 2. Il personale di cui al comma 1 e' inquadrato in un ruolo ad esaurimento, nei profili professionali dell'Amministrazione della difesa, nell'Area seconda, fascia retributiva F1, con decorrenza dal 1° gennaio 2021. 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo nel limite massimo di euro 4.589.346 a decorrere dall'anno 2021, si provvede nell'ambito delle facolta' assunzionali gia' maturate del Ministero della difesa, coerentemente con il piano triennale dei fabbisogni predisposto ai sensi dell'articolo 6 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.