Art. 36 
 
Misure concernenti il personale civile operante nei reparti del Genio
                  campale dell'Aeronautica militare 
 
  1. Il Ministero della difesa e' autorizzato, per l'anno 2020, e nel
limite massimo di 145 unita', ad avviare procedure  straordinarie  di
stabilizzazione del personale di cui all'articolo 67 del decreto  del
Presidente della Repubblica 15 novembre 2012,  n.  236,  assunto  con
contratto di lavoro a tempo determinato, che, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, abbia maturato almeno  tre  anni,  anche
non continuativi, di esperienza lavorativa, presso  i  reparti  Genio
campale dell'Aeronautica militare, e sia in possesso dei requisiti di
cui  all'articolo  20,  comma  2,  lettere  a)  e  b),  del   decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75. 
  2. Il personale di cui al comma 1 e'  inquadrato  in  un  ruolo  ad
esaurimento, nei  profili  professionali  dell'Amministrazione  della
difesa, nell'Area seconda, fascia retributiva F1, con decorrenza  dal
1° gennaio 2021. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente  articolo  nel
limite massimo di euro  4.589.346  a  decorrere  dall'anno  2021,  si
provvede nell'ambito delle facolta' assunzionali  gia'  maturate  del
Ministero della difesa, coerentemente  con  il  piano  triennale  dei
fabbisogni predisposto  ai  sensi  dell'articolo  6  e  seguenti  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni.