Art. 12 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
  1. Per ciascuna procedura concorsuale, la commissione  esaminatrice
e' nominata con decreto del Capo del Dipartimento; e'  presieduta  da
un prefetto o da un dirigente generale  del  Corpo  nazionale  ed  e'
composta da un numero di componenti  esperti  nelle  materie  oggetto
delle prove di esame non inferiore a quattro, dei  quali  almeno  uno
non  appartenente  all'amministrazione  emanante.  Con  il   medesimo
decreto e' nominato, per ciascun componente, un membro supplente, per
le ipotesi di assenza o impedimento del componente effettivo. 
  2. Le funzioni di  segretario  della  commissione  sono  svolte  da
personale    con    qualifica    non    inferiore     a     ispettore
logistico-gestionale del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai
ruoli  dell'amministrazione  civile   dell'interno   di   equivalente
qualifica in servizio presso il Dipartimento.