Art. 13 
 
                Approvazione della graduatoria finale 
             e dichiarazione dei vincitori dei concorsi 
 
  1.In ciascuna procedura concorsuale,  la  commissione  esaminatrice
forma  la  graduatoria  di  merito  sommando,  in  conformita'   alle
previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, il voto conseguito  nella  valutazione  dei  titoli  al  voto
complessivo riportato  nella  prova  scritta  e  nella  prova  orale.
L'amministrazione redige la graduatoria finale del  concorso  tenendo
conto,  in   caso   di   parita'   nella   graduatoria   di   merito,
dell'anzianita' di servizio e della minore eta' anagrafica. 
  2.Con decreto del Capo del Dipartimento e' approvata la graduatoria
finale di ciascun concorso e sono dichiarati  vincitori  i  candidati
utilmente collocati nella  medesima  graduatoria.  Detto  decreto  e'
pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it 
 
          Note all'art. 13: 
              - Per il riferimento al decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si vedano  le  note  alle
          premesse.