Art. 13 Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori dei concorsi 1.In ciascuna procedura concorsuale, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito sommando, in conformita' alle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nella prova scritta e nella prova orale. L'amministrazione redige la graduatoria finale del concorso tenendo conto, in caso di parita' nella graduatoria di merito, dell'anzianita' di servizio e della minore eta' anagrafica. 2.Con decreto del Capo del Dipartimento e' approvata la graduatoria finale di ciascun concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella medesima graduatoria. Detto decreto e' pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it
Note all'art. 13: - Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si vedano le note alle premesse.